Riesame in sede di rinvio termine decorre dalla richiesta atti al PM (Cass. pen. Sez. III n. 40100 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il termine di dieci giorni entro cui il tribunale del riesame, in funzione di giudice del rinvio, deve adottare la decisione decorre dalla ricezione degli atti che lo stesso tribunale ha nuovamente richiesto all’autorità procedente, e non dalla trasmissione del fascicolo da parte della Corte di cassazione. Il giudizio di rinvio è autonomo e si svolge secondo la medesima sequenza del giudizio di riesame, con pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento della decisione, anche sopravvenuto. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 27104 del 2020, non essendo ravvisabile alcuna incertezza dei termini del procedimento.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva in relazione a numerosi capi di incolpazione di violazione della legge sugli stupefacenti, tra cui la partecipazione a un sodalizio finalizzato al narcotraffico nel ruolo di corriere.

La sentenza rescindente aveva dichiarato inutilizzabili le conversazioni estrapolate dal telefono sequestrato all’indagato, per il difetto di motivazione del decreto di sequestro, estendendo la nullità all’acquisizione della copia forense e demandando al giudice del rinvio la verifica della gravità indiziaria al netto di tale prova. Avverso l’ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione la difesa, deducendo l’inefficacia della misura per tardività e l’omessa valutazione di una memoria difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si assume l’inefficacia della misura per tardività. Il Collegio rileva che la decisione è intervenuta entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, secondo la sequenza richiesta dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

Il passaggio decisivo è l’adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 27104 del 2020, secondo cui il termine di dieci giorni per la decisione del riesame in sede di rinvio decorre dalla data in cui pervengono al tribunale gli atti dallo stesso nuovamente richiesti all’autorità procedente. Il giudizio di rinvio è autonomo e va condotto con gli stessi criteri valutativi del giudizio ordinario, su tutto il materiale utile, ivi compresi gli atti sopravvenuti, non limitandosi a quelli trasmessi dalla Cassazione.

Ne deriva che la sequenza procedurale del giudizio di riesame si riproduce integralmente nel giudizio di rinvio, compreso l’avviso all’autorità procedente per la trasmissione degli atti. La ricezione di questi ultimi segna la decorrenza del termine per la decisione, non la trasmissione del fascicolo da parte della Corte di legittimità. Le esigenze di celerità non risultano sacrificate, conciliandosi con quella di completezza degli elementi valutabili, assicurata dall’aggiornamento della disponibilità degli atti.

La Corte non ravvisa i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite né per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., ritenendola manifestamente infondata. L’indirizzo richiamato riproduce, per il giudizio di rinvio, i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte cost. n. 232 del 1998, che aveva escluso l’incertezza dei termini e riconosciuto all’indagato la certezza di una decisione in tempi definiti.

Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa valutazione della memoria difensiva, la Corte lo dichiara inammissibile per genericità estrinseca e manifesta infondatezza, ricordando che la nullità si determina solo se la memoria contenga autonome e inedite censure decisive, non mere riproposizioni di argomenti già prospettati. Nel caso concreto l’ordinanza ha dato conto della memoria e ha risposto con motivazione congrua, compiendo la prova di resistenza demandata dalla sentenza rescindente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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