Inottemperanza all’ordine di cauzione: niente non punibilità per tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 24045 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice di merito può escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiamando gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che hanno fondato l’adozione della misura, anche a fronte di una somma non elevata. Rilevano, in tal senso, l’allarme sociale determinato dalla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, l’interesse pubblico che costituisce la ratio della normativa e la portata precettiva della disposizione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato anche con il richiamo a un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenuto preponderante.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 18.6.2025, alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 12.11.2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’affermazione della responsabilità penale, l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto al limitato disvalore del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi. Il primo è meramente reiterativo di una doglianza già affrontata dai giudici d’appello, poiché sollecita una rilettura degli elementi posti a base della decisione attraverso parametri valutativi alternativi, presentati come più plausibili di quelli impiegati nel merito.
Analoga sorte tocca al secondo motivo, con cui si contestava il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte richiama la pronuncia di legittimità secondo cui, per escludere la configurabilità di tale causa in relazione al reato di inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione, il giudice di merito può richiamare gli stessi presupposti del giudizio di pericolosità sociale che avevano portato all’adozione della misura di prevenzione. Ciò anche quando la somma oggetto dell’ordine non sia di entità elevata.
Il percorso argomentativo valorizza l’allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e l’interesse pubblico che costituisce la ratio della normativa, unitamente alla portata precettiva della disposizione richiamata. Su queste basi la censura è respinta.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. A fronte del dedotto limitato disvalore del fatto, i giudici d’appello hanno motivato adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiamando i precedenti plurimi e gravi e l’assenza di resipiscenza o di elementi valutabili favorevolmente.
La Corte ricorda il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con il riferimento a un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ove il giudice lo consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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