Inammissibile il ricorso che ripete i motivi già respinti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 11014 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. I motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. È quindi inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La mera doglianza di presunta carenza o illogicità della motivazione, formulata in modo generico, non assolve l’onere di specificità del motivo di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone del 21 giugno 2022, ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione del fatto come furto minore, di rilievo ai sensi dell’art. 626 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello, senza aggiungere alcun argomento nuovo.

La Corte ha richiamato la funzione tipica dell’impugnazione, individuata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Da tale premessa discende che il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La sentenza territoriale, del resto, aveva già congruamente evidenziato le circostanze per cui il fatto non poteva essere qualificato come furto minore.

Il Collegio ha richiamato sul punto un orientamento consolidato: Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, oltre a Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 dell’11/03/2009. All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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