Acquisizione dichiarazioni offesa minacciata ex art. 500 c.p.p (Cass. pen. Sez. 2 n. 2059 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione delle dichiarazioni pre-dibattimentali del testimone, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., è legittimata dalla sussistenza di elementi concreti, anche solo sintomatici, che facciano ragionevolmente ritenere che il teste sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità per non deporre o per deporre il falso. Non è necessario che tali condotte siano l’unica causa della ritrattazione né che il mendacio sia effettivamente intervenuto, essendo sufficiente che la condotta intimidatoria sia orientata a tale scopo. I giudici di merito possono desumere tali elementi anche dalle modalità della deposizione e dal contegno del teste, nonché, nei reati di violenza domestica, dal riavvicinamento tra vittima e autore. Il vizio di travisamento della prova, deducibile in cassazione, ricorre solo quando si introduce in motivazione una prova inesistente o si omette la valutazione di una prova decisiva, non quando si propone una diversa interpretazione del materiale probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, confermando la sentenza del Tribunale di Savona, aveva condannato l’imputato per maltrattamenti in famiglia e estorsione aggravata ai danni della convivente, con applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione. La decisione si fondava in misura determinante sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., avendo i giudici di merito ritenuto che la ritrattazione dibattimentale fosse stata indotta dalle pressioni psicologiche esercitate dall’imputato attraverso una corrispondenza clandestina.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, il difetto dei presupposti per l’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali, la contraddittorietà della motivazione sulla valutazione delle prove e l’erronea applicazione dell’art. 235 cod. pen. in punto di espulsione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affrontato pregiudizialmente il motivo concernente l’utilizzabilità delle dichiarazioni pre-dibattimentali della persona offesa, ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio per cui gli elementi concreti richiesti dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen. possono essere desunti da circostanze sintomatiche dell’intimidazione, come le modalità della deposizione o la riappacificazione tra vittima e autore nei casi di violenza di genere. Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato il contenuto di una missiva in cui l’imputato prospettava alla compagna la propria morte se non avesse ritrattato, configurando una chiara minaccia e promessa di utilità, nonché il contegno della teste in dibattimento.
Quanto alla mancata efficacia causale della lettera, la Corte ha precisato che la norma non richiede che la condotta intimidatoria sia la causa esclusiva della ritrattazione, né che il mendacio sia poi effettivamente avvenuto. Ha inoltre escluso che la tesi difensiva sulla tardiva lettura della missiva, essendo smentita dalle risultanze processuali, potesse inficiare la decisione.
In ordine al primo motivo, la Corte ha ribadito l’ambito del sindacato di legittimità, non consentito quando si miri a sovrapporre una diversa valutazione delle prove. Ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua e logica, evidenziando come la versione dibattimentale fosse inverosimile e priva di riscontri, a differenza delle dichiarazioni rese in fase di indagini. Ha escluso il dedotto travisamento della prova, ravvisando al più una diversa interpretazione del contenuto delle missive.
La Corte ha poi rigettato il motivo relativo al reato di maltrattamenti, rilevando che la prova della sistematica sopraffazione emergeva dalle dichiarazioni predibattimentali e che il reato è configurabile anche in caso di condotte reciproche, non essendo ammessa alcuna “compensazione” tra comportamenti penalmente rilevanti. Quanto all’estorsione, il motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, non avendo il ricorrente confrontato le dichiarazioni decisive della vittima e non essendo decisive le prove asseritamente travisate.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo sull’espulsione, perché avente ad oggetto un motivo di appello originariamente generico, privo dei requisiti di specificità e fondato su elementi inconferenti rispetto ai presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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