Motivazione apparente sulla servitù coattiva e obbligo di passaggio accessibile (Cass. civ. Sez. II n. 18149 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale è denunciabile per cassazione, la sentenza che, a fronte di articolate deduzioni sulla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, si limiti ad affermare laconicamente il difetto di prova dei presupposti richiesti dalla legge, senza rendere percepibile il fondamento della decisione. Il giudice di merito investito della domanda di costituzione della servitù non può omettere di valutare gli elementi di fatto dedotti, ivi compresa la situazione di ridotta o impedita capacità motoria dell’avente diritto, alla luce della giurisprudenza costituzionale sull’art. 1052 cod. civ. In tema di regolamento di confini, l’azione ex art. 950 cod. civ. ha natura reale, petitoria e ricognitiva e presuppone la certezza del diritto di ciascuna parte sul proprio fondo: il giudice può qualificare la domanda in termini contrattuali, nei limiti del chiesto e pronunciato.
Il Fatto
La società attrice vendeva ai coniugi acquirenti un fabbricato con giardino di pertinenza, confinante con altro fondo di proprietà della venditrice. Sorgeva contestazione su una striscia di terreno e sul muro che la separava dalla strada consortile: l’attrice ne rivendicava la proprietà, deducendo che gli acquirenti avevano demolito parte del muro per realizzare un varco e un cancello.
Il Tribunale rigettava la domanda, accertando che i confini corrispondevano al muro e alla recinzione esistenti. La Corte d’Appello, in riforma, riteneva che il bene compravenduto non comprendesse la porzione rivendicata, accoglieva la domanda di accertamento della servitù di passaggio a favore del lotto degli acquirenti e rigettava la domanda riconvenzionale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio. Gli acquirenti ricorrono per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo alla pretesa natura pertinenziale dell’area contesa, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il rapporto pertinenziale presuppone un unico proprietario, un elemento oggettivo di destinazione funzionale e un elemento soggettivo di volontà. La valutazione della Corte territoriale — frazionamento anteriore alla vendita, coerenza tra dati catastali e titolo, funzione di protezione rispetto alla strada — è giudizio di fatto, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata e logica.
Sui motivi secondo e terzo, i ricorrenti censurano la riqualificazione della domanda di regolamento di confini in azione contrattuale. La Corte ricorda che il giudice, nell’interpretazione e qualificazione della domanda, non è vincolato alle espressioni letterali della parte, ma deve cogliere il contenuto sostanziale della pretesa, entro i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’azione ex art. 950 cod. civ. ha natura reale, petitoria e ricognitiva e presuppone la certezza del diritto di chi agisce. Nel caso concreto l’attrice non prospettava un contrasto tra titoli, ma la corretta lettura del titolo per tracciare i confini: la riqualificazione è dunque legittima e i mezzi sono infondati.
Sul quarto motivo, concernente l’omesso esame del contratto preliminare e delle asserite ammissioni confessorie, la Corte rileva che, stipulato il contratto definitivo dalle stesse parti, questo resta l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, restando il preliminare superato. Le censure sulle valutazioni istruttorie esulano dal vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non questioni o argomentazioni.
Sui motivi quinto e sesto, esaminati congiuntamente, la Corte accoglie. La Corte territoriale, a fronte di articolate deduzioni sulla servitù coattiva, si è limitata ad affermare laconicamente il difetto di prova dei presupposti di legge, rendendo una motivazione solo apparente. Tale anomalia, alla luce della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., integra la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione e costituisce violazione di legge rilevante. La sentenza è pertanto cassata in parte qua, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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