Onere della prova sull’inesatta esecuzione delle istruzioni di estinzione anticipata (ABF Collegio di Milano n. 8320 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario è retto dal principio dispositivo e dalla regola dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. Il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso è addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva interesse a dimostrarlo. Il cliente che deduca l’inesatta esecuzione, da parte dell’intermediario, delle istruzioni relative all’estinzione anticipata di un finanziamento pregresso deve provare che l’importo necessario all’estinzione fosse superiore a quello concretamente bonificato. In difetto di conteggio estintivo ufficiale rilasciato dal creditore, la domanda di accertamento della responsabilità dell’intermediario è infondata. L’eccezione di genericità del ricorso non è accoglibile quando dalla documentazione versata in atti siano ricostruibili petitum e causa petendi.
Il Fatto
Il ricorrente contesta la condotta dell’intermediario in relazione alla mancata integrale estinzione di un finanziamento pregresso, in essere con una società finanziaria non intervenuta nel procedimento. L’estinzione avrebbe dovuto essere realizzata con parte delle somme rivenienti da un nuovo finanziamento sottoscritto nel novembre 2023, erogato da una società terza e collocato tramite la banca convenuta.
Il cliente deduce che il dipendente dell’intermediario aveva bonificato alla creditrice € 6.031,02, importo inferiore rispetto ai € 6.780,00 che, a suo dire, sarebbero stati necessari per l’integrale estinzione, e chiede di non sopportare le conseguenze dell’asserito errore. La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza della domanda e per difetto di prova; nel merito documenta di avere eseguito le indicazioni scritte del cliente, bonificando il medesimo importo risultante dall’addendum contrattuale, e lamenta la mancata produzione del conteggio estintivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. L’orientamento consolidato richiede che il ricorrente articoli la domanda nel petitum e nella causa petendi, senza limitarsi a una mera richiesta di verifica della legittimità della condotta della banca, e produca la documentazione dimostrativa. Il giudicante ha il potere-dovere di stabilire la corretta qualificazione giuridica delle questioni, senza sconfinare in un’interpretazione integrativa o additiva, secondo quanto chiarito dal Collegio di Coordinamento n. 10929/2016.
Dalla documentazione emerge però con sufficiente chiarezza l’oggetto della domanda: quanto al petitum, il rimborso di € 748,98, differenza tra l’importo bonificato e quello asseritamente necessario; quanto alla causa petendi, l’inesatta esecuzione degli accordi intercorsi al momento della stipula. L’eccezione non coglie dunque nel segno.
Passando al merito, il Collegio ribadisce che il procedimento è retto dal principio dispositivo, con applicazione delle regole del processo civile richiamate dal Collegio di Coordinamento n. 7716/2017, e che il rischio della mancata prova grava su chi ha affermato il fatto controverso. Nel caso concreto, l’addendum contrattuale sottoscritto dal cliente indicava espressamente in € 6.031,02 la somma destinata all’estinzione anticipata e la banca aveva bonificato il medesimo importo il 28 novembre 2023.
Manca invece il conteggio estintivo ufficiale emesso dalla creditrice all’epoca dei fatti, idoneo a dimostrare un importo superiore, né il ricorrente ha prodotto il conteggio aggiornato richiesto dall’intermediario per valutare una definizione conciliativa. La richiesta della banca appare ragionevole, non potendosi pretendere il pagamento di somme ulteriori in assenza di documentazione del creditore.
Non assume rilievo decisivo l’importo superiore indicato in una comunicazione precontrattuale, qualificato dall’intermediario come mera stima orientativa nell’ambito di simulazioni di consolidamento del debito. Il ricorrente non ha pertanto assolto all’onere probatorio, e il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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