Confisca per equivalente e sequestro per usura non richiedono pertinenzialità (Cass. pen. Sez. II n. 32898 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; ove tale nesso di pertinenzialità non sussista, essa va qualificata come confisca per equivalente, non potendo la qualificazione dell’ablazione discendere dalla natura del bene che ne costituisce oggetto. In materia di usura, l’art. 644, ultimo comma, cod. pen. prevede una specifica ipotesi di confisca per equivalente di somme di denaro per un valore corrispondente agli interessi o agli altri vantaggi usurari, sicché è legittima l’apprensione di somme anche di natura lecita. Il sequestro preventivo funzionale a tale confisca non richiede, pertanto, l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato contestato.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in funzione di giudice delle impugnazioni cautelari reali, con ordinanza respingeva l’appello proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di dissequestro di una somma di denaro, disposta nel corso di un procedimento per usura.
Il difensore del ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza, deducendo violazione di legge per non avere il tribunale del riesame tenuto conto dei principi dettati dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, secondo cui la confisca diretta delle somme di denaro può essere disposta solo ove sussista prova della pertinenzialità del denaro rispetto al reato. Essendo la somma di natura lecita e non derivante dal reato, si assumeva che ne dovesse essere disposto il dissequestro.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il Collegio ha escluso che le affermazioni del provvedimento impugnato confliggano con i principi statuiti dalle richiamate Sezioni Unite n. 13783 del 2024, delle quali ha ricostruito il contenuto: la confisca di somme di denaro è diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; in assenza di tale nesso essa è per equivalente, con funzione recuperatoria e sanzionatoria; in caso di concorso di persone, esclusa la solidarietà passiva, la confisca va disposta nei confronti di ciascun concorrente nei limiti di quanto conseguito, con ripartizione in parti uguali solo in difetto di individuazione della quota.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame, che aveva qualificato l’ablazione come confisca per equivalente della somma frutto del profitto illecito conseguito mediante il delitto di usura. Ne deriva che la natura lecita della somma sottratta al ricorrente non assume rilievo decisivo.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 644, ultimo comma, cod. pen., che prevede la confisca di somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, salvi i diritti della persona offesa. Proprio tale espressa previsione consente, in caso di condanna per usura, di apprendere non solo il profitto di diretta derivazione causale dal reato, ma anche il valore corrispondente in denaro, rendendo irrilevante l’eventuale natura lecita dei beni appresi.
La Corte ha infine richiamato il principio già affermato dalla Sez. I n. 28999 del 2010, secondo cui il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in materia di usura, non richiede l’esistenza di un nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato, ribadendone la validità anche dopo l’intervento delle Sezioni Unite. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Nota della Redazione
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