Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1537 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente valore di giudicato deve essere eseguito dall’Amministrazione, ma la sua efficacia non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: l’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché l’importo calcolato dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Le somme di danaro dovute dagli enti pubblici non economici sono esigibili solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo assegna un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, la cui attività rientra nei compiti istituzionali e non dà diritto ad alcun compenso; le astreintes possono essere negate quando il credito pecuniario risulti adeguatamente tutelato dagli interessi legali.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a otto docenti le somme dovute a titolo di carta docente per varie annualità, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. La sentenza, pubblicata nel 2023, era stata notificata all’Amministrazione nel settembre 2024 ed era passata in giudicato.
Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma per ogni ulteriore ritardo e la condanna del resistente alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del titolo, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, e la sua idoneità a fondare la pretesa ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La documentazione prodotta non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore.
Il giudice ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dai ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, poiché capitale residuo e interessi andranno verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È stato inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno a disposizione, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque stato accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate, oltre accessori di legge e oneri. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega: questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Il Collegio ha escluso il riconoscimento di astreintes, essendo il credito pecuniario adeguatamente tutelato dagli interessi legali, e ha condannato l’Amministrazione alle spese, distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Infine, rilevata la serialità delle inottemperanze del Ministero in materia di carta docente, il Tribunale ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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