Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Calabria n. 1269 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso. Il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia, provocando la presa d’atto del giudice. Questi, non disponendo di poteri officiosi né potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quale condizione dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate in presenza di giusti motivi.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava, con istanza cautelare, il decreto dirigenziale con cui la Regione Calabria aveva disposto la revoca del finanziamento del lotto funzionale LC2 per gli impianti sciistici di Lorica, addebitando all’ente locale il mancato rispetto dei termini di conclusione dell’intervento. Il ricorso deduceva nullità parziale, incompetenza, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà e carenza di contraddittorio procedimentale.
La domanda cautelare era rigettata con ordinanza non appellata. Nel corso del giudizio, su impulso della Regione, il Comune riconsegnava gli impianti all’ente strumentale regionale. Sul punto si costituivano la Regione Calabria e la società controinteressata in amministrazione giudiziaria, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità con spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la Regione aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando la restituzione degli impianti e l’impossibilità per il Comune di percepire somme non rendicontate né spese. La difesa regionale sottolineava come l’eventuale accoglimento non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta all’ente locale.
Il Comune ricorrente, con successiva memoria, ha dichiarato di avere proceduto, su impulso della Regione, alla restituzione degli impianti sciistici all’ente regionale e ha prospettato la cessazione della materia del contendere, osservando che la realizzazione dell’impianto di innevamento sarebbe stata curata dalla Regione o dal nuovo gestore. La società controinteressata ha aderito alla richiesta di improcedibilità con condanna alle spese.
All’udienza di smaltimento i difensori delle parti hanno concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse e sulla compensazione delle spese di lite, chiedendo il passaggio in decisione.
Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216, secondo cui il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino alla trattenuta della causa per la decisione. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’improcedibilità, salvo l’onere di regolare le spese di lite.
Nel caso concreto, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, sono stati ravvisati giusti motivi per la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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