Oneri sicurezza e soccorso istruttorio escludono offerta che ripete oneri interferenziali (TAR Emilia-Romagna n. 188 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’offerente che, in luogo dei costi di sicurezza aziendali, indichi gli oneri interferenziali già quantificati dalla stazione appaltante omette un elemento essenziale dell’offerta, la cui assenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio e ne determina l’esclusione. La relativa contestazione, se fondata, comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e il subentro del secondo classificato, con assorbimento dei motivi che si risolverebbero nella mera riapertura del procedimento amministrativo. Nei criteri di valutazione on/off il punteggio premiale spetta solo ove il requisito sia posseduto dal mezzo in sé, non se conseguito mediante espedienti di difficile verificabilità, dovendosi evitare l’alterazione della par condicio competitorum. Il ricorso per motivi aggiunti avverso l’esecuzione anticipata del servizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’appalto sia già stato aggiudicato al ricorrente per l’intera durata.

Il Fatto

La società appaltante bandiva una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di movimentazione di materiali e rifiuti non pericolosi presso un impianto sito in Fossoli di Carpi. Alla gara partecipavano due soli concorrenti: la controinteressata, prima con 100 punti, e la ricorrente, seconda con 84,247 punti, entrambe con 70 punti nell’offerta tecnica, risultando decisivo il diverso ribasso economico.

La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione deducendo quattro motivi: la mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali, l’erroneo punteggio premiale e l’attivazione del soccorso istruttorio, e l’omessa verifica di anomalia dell’offerta. Con motivi aggiunti gravava poi l’atto di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza e gli atti di accertamento della congruità dei costi della manodopera.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti. La notifica al domicilio reale, anziché al procuratore costituito, non è inesistente ma irregolare; ai sensi della Corte cost. n. 148/2021 andrebbe al più rinnovata, ma la costituzione con controdeduzioni ha sanato il vizio ex art. 44, comma 3, cod. proc. amm. Infondata è anche l’eccezione di tardività, poiché la prova della conoscenza anteriore degli atti grava su chi la eccepisce.

Nel merito è fondato il primo motivo. La legge di gara aveva quantificato gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in euro 34.632,00; la controinteressata riportava in offerta la stessa identica cifra e la stessa ripartizione tra le due annate, ripetendo la locuzione “non soggetti a ribasso d’asta”. Tale espressione, riferita agli oneri aziendali, è priva di senso: il ribasso opera solo rispetto alla base stimata dalla stazione appaltante, cioè agli oneri interferenziali. Le perizie di parte depositate per dimostrare il contrario costituiscono un tentativo di far tornare i conti a posteriori: le stime ITACA collocano gli oneri aziendali tra il 3% e il 5% delle spese generali, sicché la cifra indicata risulta un multiplo da tre a sette volte superiore al verosimile.

L’offerta era dunque priva di un elemento essenziale, non sanabile con il soccorso istruttorio. Irrilevante resta la prospettata sottostima operata dalla ricorrente, non essendo stata introdotta con ricorso incidentale.

Fondati, nei limiti esposti, sono anche il secondo e il terzo motivo. Quanto al sub-criterio 1.a, le schede tecniche dei mezzi offerti dalla controinteressata descrivono un sistema che opera solo se inserito dall’utilizzatore, non automatico. Per i sub-criteri 1.b e 1.c, le caratteristiche richieste devono essere possedute dal macchinario in sé e non raggiunte mediante pneumatici fuori serie, espediente di difficile verificabilità. Alla controinteressata vanno quindi sottratti 31 punti complessivi; anche sottraendo i 6 punti del sub-criterio 1.c alla ricorrente, questa sopravanza in graduatoria.

Il quarto motivo è assorbito, poiché il suo accoglimento garantirebbe un soddisfacimento solo inferiore dell’interesse al bene della vita. L’appalto è aggiudicato alla ricorrente per l’intera durata; i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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