Sanatoria paesaggistica postuma esclusa in caso di incremento volumetrico anche interrato (TAR Puglia n. 1391 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria paesaggistica postuma prevista dall’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004 non è ammessa quando i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione abbiano determinato la creazione di superfici utili o l’aumento dei volumi legittimamente esistenti. La preclusione opera per i volumi di qualsiasi natura, compresi quelli interrati e quelli non percepibili dall’esterno, non essendo consentita alcuna distinzione tra volume tecnico e volume edilizio. Irrilevante è la mancata visibilità del manufatto o la sua incidenza sulle visuali panoramiche, rilevando l’incremento volumetrico in sé. Il diniego comunale che accerti un incremento volumetrico assume carattere vincolato, con la conseguenza che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non vizia il provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Nardò ha respinto l’istanza di sanatoria paesaggistica postuma ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per l’ampliamento di una cantina al piano interrato e la modifica di altezza di una porzione del primo piano di un immobile sito in area vincolata. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego e, ove occorra, dei pareri espressi dalla Soprintendenza e dal tecnico istruttore comunale, lamentando violazione delle norme paesaggistiche, difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, violazione del principio di proporzionalità e del contraddittorio procedimentale.
Il Comune, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si sono costituiti per resistere. La ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il combinato disposto dell’art. 146, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, che vieta il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione degli interventi, e dell’art. 167, commi 4 e 5, che individua le sole eccezioni ammesse: i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o aumento dei volumi, l’impiego di materiali difformi e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Secondo la giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. VI, n. 7625 del 2022, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1571 del 2024 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 359 del 2022 — la norma non consente di distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, e la preclusione si applica ogni volta che siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, anche interrati, a nulla rilevando che non costituiscano ostacolo alle visuali panoramiche.
Nel caso concreto il diniego si fonda sull’accertato incremento volumetrico conseguente all’ampliamento della cantina e alla modifica di altezza del primo piano, per stessa ammissione della ricorrente. Il Collegio ritiene quindi privo di pregio il richiamo alla mancata percezione esterna delle opere, poiché ciò che rileva è l’ampliamento volumetrico in sé e la sua idoneità a escludere la sanatoria.
Infondate sono anche le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione: la Soprintendenza ha reso il parere nel rispetto dei termini procedimentali, all’esito di supplemento istruttorio e sulla base del verbale di conformità paesaggistica del tecnico comunale. Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio osserva che l’istanza è stata presentata il 27.05.2021, dopo l’entrata in vigore dell’art. 167 come novellato nel 2006, e che correttamente si è fatto riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione, a nulla rilevando la data di realizzazione delle difformità.
Il Collegio respinge infine le doglianze sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990: l’art. 167, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 non contempla tale adempimento e, in presenza di incrementi volumetrici, il diniego assume carattere vincolato, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 6300 del 2020. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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