Demolizione di opere precarie e diniego di rinnovo del permesso stagionale (TAR Puglia n. 378 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione per omesso smontaggio di opere precarie realizzate in forza di permesso stagionale costituisce misura sanzionatoria di natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo l’apporto collaborativo dell’interessato modificarne l’esito. Il termine ridotto assegnato per la rimozione è censurabile solo se il ricorrente allega la concreta lesione subita. Il diniego di rinnovo del permesso stagionale è illegittimo quando si fonda sul mero avvio di indagini penali concernenti la delibera comunale di riferimento e sull’inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica, senza che l’amministrazione abbia preventivamente attivato il procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione. La sopravvenuta decorrenza del periodo stagionale richiesto determina improcedibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato la demolizione delle opere precarie — parcheggio temporaneo attrezzato con chiosco, servizi, campi da gioco — realizzate in forza di permesso stagionale rilasciato per il periodo 1 febbraio – 31 ottobre 2022. Il provvedimento muove dall’accertamento del mancato smontaggio alla scadenza. Il Tribunale, in sede cautelare, sospende l’efficacia dell’ordinanza.

Con motivi aggiunti il ricorrente estende il gravame al diniego di rinnovo del permesso per il periodo 1 febbraio – 31 ottobre 2023, fondato sull’asserita inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica e sull’avvio di indagini giudiziarie sulla delibera comunale che disciplina l’uso temporaneo delle strutture precarie. Il Comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso introduttivo il Tribunale rileva che il permesso stagionale consentiva il mantenimento delle strutture entro il periodo indicato e che è incontestato il mancato smontaggio alla scadenza. La discrasia tra il termine di inizio dell’attività stagionale fissato dall’art. 3 della deliberazione consiliare e l’indicazione del 31 marzo non assume rilievo, poiché in ogni caso le opere avrebbero dovuto essere rimosse entro il 31 ottobre 2022.

Quanto al termine di trenta giorni assegnato per la rimozione, in luogo dei novanta previsti dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la censura è generica: il ricorrente non dimostra la concreta lesione derivante dal termine ridotto.

Sulla denunciata violazione delle garanzie procedimentali, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’ordinanza di demolizione va emanata senza indugio e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria relativa a un procedimento vincolato tipizzato dal legislatore (TAR Napoli, VII, n. 6909 del 2022). L’apporto collaborativo del ricorrente non avrebbe potuto mutare l’esito. Il ricorso principale è quindi respinto.

Sui motivi aggiunti, il Tribunale osserva che il mero avvio di indagini di polizia giudiziaria sulla legittimità della delibera consiliare non può costituire causa ostativa al rinnovo: i profili penalistici non incidono sull’efficacia delle prescrizioni, che restano valide e vincolanti. Parimenti non dirimente è il riferimento alla sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto previamente attivare il procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione, nella specie mancato. Il diniego è dunque illegittimo sotto tale profilo.

Rileva tuttavia il Collegio che, alla data della decisione, è decorso l’arco temporale oggetto dell’istanza di rinnovo e che il ricorrente ha comunque avuto la disponibilità dell’area in virtù del provvedimento cautelare. In conformità all’avviso reso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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