Oneri di sicurezza “teorici” e verifica di anomalia dell’offerta (C.G.A.R.S. n. 837 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 rientrano nell’esclusiva sfera di valutazione del singolo offerente e non possono essere determinati rigidamente dalla stazione appaltante, variando in ragione dell’organizzazione produttiva e del tipo di offerta. La loro indicazione risponde alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, così come il costo della manodopera presidia la giusta retribuzione. Nel giudizio di verifica di anomalia, la circostanza che taluni costi siano qualificati come “teorici” e assorbiti da altre commesse non integra di per sé il presupposto dell’esclusione, se la giustificazione è lineare e idonea a escludere la falsità dell’offerta. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti dell’apprezzamento della logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria, essendo preclusa una autonoma verifica dell’anomalia.

Il Fatto

L’Università di Messina bandiva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, per la durata di tre anni e per un importo a base di gara di oltre 1,9 milioni di euro. All’esito delle operazioni la migliore offerta risultava quella del costituendo raggruppamento tra Metronotte d’Italia e 2858 Security, precedendo in graduatoria la società ricorrente. L’offerta vincitrice era sottoposta a valutazione di anomalia, che si concludeva con giudizio di congruità e sostenibilità; seguiva l’aggiudicazione e la stipula del contratto.

La società seconda classificata impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che accoglieva i soli motivi di carattere procedimentale, respingendo gli altri e ordinando la riedizione della verifica. Avverso i capi sfavorevoli proponeva appello, mentre l’aggiudicataria spiegava appello incidentale; nelle more l’amministrazione rinnovava il giudizio di anomalia, confermando l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo dell’appello principale investe la sottoscrizione delle giustificazioni, rese in via telematica dal solo legale rappresentante della mandataria. Il Collegio ritiene la censura infondata: il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo e non ha carattere sanzionatorio. I vizi della sottoscrizione rilevano solo se arrecano incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; diversamente, l’esclusione sarebbe illegittima, in ossequio ai principi del raggiungimento dello scopo e del divieto di gold plating. L’ordinamento sanziona con l’esclusione la sola mancanza di sottoscrizione dell’offerta.

Quanto al secondo motivo, esso è esaminato unicamente nella sua portata escludente, risultando improcedibile, per la parte relativa alla congruità, per mancata impugnazione della nuova valutazione eseguita in esecuzione della sentenza appellata. È inoltre inammissibile ove l’appellante intende sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante. Il Collegio ribadisce che la valutazione di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato di legittimità salvo irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 2170 del 2023.

Nel merito, i costi del servizio di ronda e della manutenzione degli impianti sono indicati dall’aggiudicataria come “teorici”, perché riferiti a personale già assunto e impiegato in altre commesse. La giustificazione è ritenuta idonea a escludere la falsità dell’offerta e il conseguente dovere di esclusione. Il Collegio precisa che gli oneri aziendali della sicurezza sono rimessi alla valutazione del singolo partecipante, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 177 del 2018, e che l’art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 gradua l’interesse pubblico sanzionando l’incongruità rispetto all’entità del servizio.

La censura sul computo delle maggiorazioni per lavoro domenicale e festivo è infondata, dovendo l’amministrazione fare riferimento alle Tabelle Ministeriali ai sensi dell’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016; il costo della formazione appare ininfluente e ricompreso nell’utile d’impresa. Respinto l’appello principale, e con esso la domanda risarcitoria, l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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