Accesso al modello 45 esula dalla giurisdizione amministrativa (TAR Sicilia n. 3733 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il modello 45, previsto dal d.m. 30 settembre 1989 e disciplinato dall’art. 109 disp. att. cod. proc. pen., costituisce modalità applicativa dell’art. 335 cod. proc. pen. e ha natura di atto processuale di parte. Esso non è soggettivamente né funzionalmente qualificabile come atto suscettibile di accesso ai sensi della legge n. 241/1990. Per i documenti il cui diritto di copia è regolato da singole disposizioni del codice di procedura penale, il sistema è chiuso e l’accesso va esercitato secondo le modalità ivi previste. Ogni valutazione sulla giustiziabilità della pretesa ostensiva appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato querela per il reato di calunnia ex art. 368 cod. pen. nei confronti dei soggetti che lo avevano denunciato per il presunto possesso di un’arma, da cui era scaturita una perquisizione domiciliare. Il procedimento, iscritto contro ignoti perché i nominativi dei denuncianti risultavano oscurati, veniva archiviato dal G.i.p. su conforme richiesta del P.M., all’esito del giudizio di opposizione ex art. 410 cod. proc. pen..

Nell’ordinanza di archiviazione il G.i.p. riconosceva espressamente il diritto del ricorrente di conoscere l’identità dei dichiaranti, non essendo la perquisizione scaturita da informazioni confidenziali. Il ricorrente chiedeva quindi alla Procura della Repubblica copia della comunicazione relativa all’annotazione sul possibile possesso di arma, priva di omissis, nonché la documentazione dalla quale evincere l’identità dei dichiaranti. Decorso inutilmente il termine, proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. La Procura intimata eccepiva il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’inammissibilità per reiterazione della medesima istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale incentra la decisione sulla qualificazione del modello 45. Esso costituisce modalità applicativa dell’art. 335 cod. proc. pen. e trova fondamento nell’art. 109 disp. att. cod. proc. pen., che nel prevedere l’annotazione degli atti che “possono” contenere notizie di reato presuppone un diverso registro per gli atti che, a giudizio del P.M., non integrano notizia di reato.

Si tratta delle c.d. pseudo notizie di reato, sottratte al procedimento di archiviazione e soggette a un procedimento semplificato di messa agli atti, rispetto al quale non sono previsti meccanismi di controllo, come precisato da Cass. pen. n. 31278/2009. In tale dimensione il modello 45 si connota per la sua natura di atto processuale di parte, come affermato da Cass. pen. n. 27532/2015.

Da qui la conseguenza sul piano dell’accesso. La prevalente giurisprudenza amministrativa, richiamata nella specie con Cons. Stato, sez. IV, n. 4537/2016, ritiene che per i documenti il cui diritto di copia sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice, che costituisce un sistema chiuso, restando escluso il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990.

Il Collegio non segue la prospettazione del ricorrente, che aveva qualificato la documentazione come estranea agli atti giudiziali e privata di rilevanza processuale. La riconduzione del modello 45 al perimetro del codice di procedura penale comporta che ogni valutazione sulla giustiziabilità della pretesa ostensiva si risolva nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, da declinarsi in favore del giudice ordinario.

L’assoluta novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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