Oneri generali e imprese energivore: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1762 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento con efficacia ex tunc della deliberazione dell’Autorità di regolazione che ha determinato i criteri e le somme del sistema di agevolazione per le imprese energivore priva di carattere lesivo le successive deliberazioni di mero aggiornamento delle componenti tariffarie, adottate secondo la medesima logica. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, non potendo derivare al ricorrente alcuna ulteriore utilità giuridicamente rilevante dall’eventuale accoglimento. Non sussistono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere, poiché in assenza di un atto di autotutela dell’Autorità non può affermarsi che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita. All’Autorità spetta un potere discrezionale di attuazione degli indirizzi ministeriali, sindacabile dal giudice amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico n. 133/2014/R/COM del 27 marzo 2014, recante l’aggiornamento dal 1 aprile 2014 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema. Con ricorso per motivi aggiunti ha esteso il gravame alle successive deliberazioni di aggiornamento, la n. 311/2014/R/COM del 26 giugno 2014 e la n. 458/2014/R/COM del 25 settembre 2014.

La controversia riguarda il sistema di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica. La ricorrente lamenta l’indebito restringimento dell’accesso ai benefici alle sole imprese del settore manifatturiero, individuate tramite codici ATECO. La questione di legittimità della deliberazione presupposta n. 641/2013/R/COM era già stata definita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3349/2019, divenuta definitiva a seguito dell’ordinanza di Cassazione n. 32629 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali dell’Autorità. Sull’istanza di estinzione per tardività della riassunzione, il Tribunale riconosce il beneficio dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in ragione del contrasto giurisprudenziale rimesso all’Adunanza Plenaria e definito con la sentenza n. 4/2024. La rimessione di una questione all’Adunanza Plenaria è sintomo di incertezza del diritto. A ciò si aggiunge il legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente dal richiamo, nella parte motiva dell’ordinanza di sospensione, del termine di novanta giorni anziché di quello dimezzato.

Quanto alla legittimazione attiva, l’eccezione è respinta. La legittimazione ad agire attiene a una posizione sostanziale differenziata e va valutata in astratto sulla base della prospettazione dell’atto introduttivo. Il rapporto giuridico tra la ricorrente e il gestore della rete, in forza del quale il canone per la trazione dei treni è determinato sui costi di approvvigionamento, è idoneo a palesare una posizione di interesse legittimo incisa in via diretta dalle deliberazioni impugnate.

Anche l’eccezione di mancata impugnazione degli atti presupposti non persuade. Il d.m. 5 aprile 2013 richiama i codici ATECO come solo eventuale, e gli atti di indirizzo del MISE si configurano come atti orientativi dell’azione dell’Autorità, alla quale spetta il ruolo di attuatore in virtù dell’alta complessità tecnica della materia. La Corte di Giustizia, con la sentenza 18 gennaio 2017, causa C-189/2015, ha ammesso che gli Stati possano limitare gli sgravi a specifici settori industriali, ma ciò non rende automaticamente ragionevole ogni scelta. La limitazione è ragionevole solo in quanto l’energia costituisce un costo incomprimibile, evenienza che può ricorrere anche per le imprese ferroviarie. Sussiste dunque un potere discrezionale di attuazione dell’Autorità, sindacabile dal giudice amministrativo.

Il Tribunale accoglie invece l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. I provvedimenti impugnati non presentano più carattere lesivo, come riconosciuto da entrambe le parti, in ragione dell’annullamento con efficacia ex tunc della deliberazione n. 641/2013/R/COM, che ha precluso l’esecuzione materiale delle deliberazioni gravate. Non ricorrono però i presupposti della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.: in assenza di un atto di autotutela non può affermarsi che la ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita. Può dunque dichiararsi soltanto la sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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