Riserva della professione di tecnico sanitario di laboratorio ai soli iscritti all’albo (TAR Lombardia n. 1771 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico è divenuta, per effetto della legge n. 3/2018 e del D.M. 13 marzo 2018, professione protetta, esercitabile solo dagli iscritti al relativo albo. La riserva legale discende dal legislatore statale e non dalla normativa regionale, che si limita a recepirla. Ne consegue che il provvedimento regionale che ribadisce la riserva non ha portata innovativa e non è autonomamente lesivo. La sostituzione integrale della figura del TSLB con quella del biologo è impedita dall’istituzione dell’albo, nonostante la parziale sovrapposizione di funzioni tra le due professioni. Il ricorso avverso l’atto regionale presupposto, che già contiene la prescrizione sul numero minimo di TSLB, è irricevibile per tardività; quello avverso l’atto attuativo è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente eroga servizi di medicina di laboratorio in nome e per conto del servizio sanitario regionale, in virtù di autorizzazione e accreditamento rilasciati dalla Regione Lombardia e di contratto annuale con l’ATS competente. Nel proprio organico impiega numerosi biologi adibiti alla funzione di tecnico sanitario di laboratorio, in asserito rispetto della previgente circolare regionale che consentiva di soddisfare il requisito del tecnico di laboratorio con la disponibilità di un biologo.
A seguito della riclassificazione operata dall’ATS, alla struttura è stato richiesto il rispetto dei nuovi requisiti minimi di personale, che impongono un numero determinato di TSLB. Non disponendo di tecnici iscritti all’albo, la società ha impugnato la DGR n. XI/7044 del 2022 e il decreto attuativo della Direzione generale Welfare, deducendo il rischio di perdere l’accreditamento. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera e la conseguente inammissibilità del gravame avverso il decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni della difesa regionale, ritenendole fondate. L’origine della preclusione allo svolgimento dell’attività di TSLB da parte dei non iscritti all’albo non deriva da una scelta regionale, ma da una chiara opzione del legislatore nazionale. La legge n. 3/2018, sostituendo i capi del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, e il D.M. 13 marzo 2018 hanno istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche e previsto che per l’esercizio di ciascuna professione sia necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.
Il giudice ricostruisce il dibattito giurisprudenziale e ministeriale sulla partecipazione dei biologi ai concorsi per tecnici di laboratorio. Un primo orientamento, richiamato con TAR Toscana n. 5711 del 2003 e TAR Sardegna n. 557 del 2011, ammetteva i biologi; un opposto indirizzo, con TAR Sardegna n. 726 del 2012 e TAR Marche n. 541 del 2013, lo escludeva. Il contrasto è superato dalla riforma del 2018, che ha reso il TSLB professione riservata ai laureati abilitati.
Il Collegio esclude che la professione di biologo assorba quella di TSLB. Le due figure presentano una parziale sovrapposizione di funzioni, ma l’effettuazione di analisi costituisce solo una delle attività del tecnico e si colloca in ambiti più ampi di quello sanitario. La giustapposizione di funzioni tra professioni distinte è fenomeno diverso dalla sostituzione integrale di una figura con un’altra, ed è proprio tale sostituzione a essere impedita dall’istituzione dell’albo.
Ne deriva che il decreto della Direzione generale Welfare, nel ribadire che solo gli iscritti all’ordine possono esercitare la professione, non ha portata innovativa. La lesione lamentata si era già realizzata con la DGR n. XI/7044 del 2022, che nella tabella dei requisiti indica espressamente il numero minimo di TSLB per ciascuna tipologia di laboratorio. La delibera, pubblicata il 3 ottobre 2022, è stata impugnata solo il 13 aprile 2023, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
Il ricorso è pertanto irricevibile quanto alla delibera e inammissibile quanto al decreto attuativo, per difetto di interesse. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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