Sospensione cautelare del diniego di Autorizzazione Unica, prevalente l’interesse alla tutela del collegamento alla rete (TAR Emilia-Romagna n. 263 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare avverso un provvedimento di diniego di Autorizzazione Unica per un impianto fotovoltaico può essere accolta, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., qualora le questioni di merito richiedano approfondimento e, nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare, risulti prevalente l’interesse del ricorrente, limitatamente alla necessità di tutela dell’effetto di prenotazione del collegamento alla rete. Tale tutela si realizza attraverso la sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 190/2024 per la realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico nel Comune di Lagosanto (FE), con una potenza di picco di 27,033 MWp e nominale di 21,6 MW.
A seguito del parere negativo espresso dalla Soprintendenza, l’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPAE) emanava un provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Unica. La società ha pertanto impugnato tale diniego e gli atti presupposti, chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Emilia-Romagna ha preliminarmente rilevato la propria giurisdizione e competenza sul ricorso.
Nel merito della sola fase cautelare, il Collegio ha osservato che le questioni giuridiche prospettate richiedono un approfondimento nel merito, con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 11-quinquies del d.lgs. n. 190 del 2024, norma introdotta dall’art. 2, d.l. n. 175/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 4/2026.
Pur non pronunciandosi sull’esito del ricorso, il Tribunale ha ritenuto che, sotto il profilo del periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi tipico della fase cautelare, risulti prevalente l’interesse del ricorrente. Tale prevalenza è stata tuttavia limitata alla necessità di tutelare l’effetto di prenotazione del collegamento alla rete, un aspetto decisivo per la fattibilità dell’investimento in un progetto di energia rinnovabile.
La tutela accordata si è sostanziata nella sospensione dell’eventuale decadenza del preventivo di connessione per tutta la durata del giudizio di merito. Non è stata, invece, disposta una sospensione piena degli effetti del diniego, ma una misura calibrata sull’interesse ritenuto meritevole di tutela immediata.
Il Collegio ha infine fissato l’udienza pubblica di discussione del merito, compensando le spese della fase cautelare tra le parti per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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