Oneri di urbanizzazione commisurati al carico urbanistico effettivo e non alla zonizzazione (C.G.A.R.S. n. 531 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, quanto agli oneri di urbanizzazione, si commisura all’effettivo aumento del carico urbanistico prodotto dall’intervento, e non alla sola classificazione formale dell’area nella zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico. L’art. 24, comma 1, l.r. Sicilia n. 16 del 2016 definisce il carico urbanistico come l’effetto sul territorio degli interventi che comportano un aumento degli standard del d.m. n. 1444 del 1968. Ove l’area sia già ampiamente urbanizzata e l’intervento non incrementi gli standard, difetta il presupposto impositivo e l’applicazione della tariffa prevista per le zone di nuovo insediamento viola il principio di proporzionalità. Gli atti di determinazione e liquidazione del contributo non hanno natura autoritativa, ma ricognitiva di un rapporto obbligatorio paritetico, sicché il Comune può rideterminarli nel termine di prescrizione decennale senza incorrere in decadenza.
Il Fatto
Una società versava al Comune la somma di euro 132.326,18 a titolo di oneri concessori per il rilascio di un permesso di costruire destinato a un edificio per uffici privati. La tariffa applicata era quella prevista per gli insediamenti commerciali e direzionali realizzabili nelle zone A e B, pari a euro 98,01 al metro quadro di superficie lorda di pavimento.
Con successiva determinazione il Comune rideterminava gli oneri in misura pari a euro 213.622,60, applicando la tariffa di euro 196,02, riferita agli insediamenti direzionali e commerciali ricadenti in zona omogenea D3. La società impugnava tale determinazione dinanzi al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che rigettava il ricorso. L’appello approda al C.G.A.R.S., che è chiamato a stabilire se la qualificazione formale di zona possa da sola giustificare la tariffa più elevata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che rileva, ai fini del calcolo degli oneri, l’effettiva incidenza sul carico urbanistico derivante dall’attività edilizia. Nel caso concreto tale aumento non si è verificato, trattandosi di area già ampiamente urbanizzata.
Sul piano formale, il Comune ha applicato per l’area le tariffe della zona D commettendo un errore di classificazione: le infrastrutture preesistono e il relativo costo è già stato sostenuto. La zona D3, pur destinata ad attività produttive con molteplici funzioni ed esclusa la residenza, è collocata in un contesto di zona B. La previsione che in tali fondi si possa costruire mediante intervento diretto conferma che non sono necessarie opere di urbanizzazione a carico del comparto.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui gli oneri costituiscono corrispettivi di diritto pubblico volti a compensare la collettività del nuovo carico urbanistico (Corte cost. n. 247 del 2020); i parametri edilizi sono invece volti al dimensionamento delle costruzioni e non rilevano ai fini della nozione di aumento del carico, che dipende dalla variazione degli standard. I parametri delle zone D3 risultano analoghi o intermedi rispetto a quelli delle zone B limitrofe, sicché non sussiste alcun maggior carico che giustifichi un diverso regime. Aumentare la tariffa base comporterebbe una violazione del principio di proporzionalità, perché per il medesimo vantaggio edificatorio si pagherebbe il doppio.
Infondata è la doglianza sulla lesione del legittimo affidamento. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 12 del 2018, gli atti di determinazione e liquidazione del contributo non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune nell’ambito di un rapporto obbligatorio paritetico, soggetto a prescrizione decennale. L’Amministrazione può rideterminare l’importo erroneamente liquidato senza decadenza, non potendo rinunciare a un credito che impinge diritti non nella sua disponibilità.
L’appello è quindi accolto, con conferma dell’importo degli oneri originariamente determinato e compensazione delle spese del doppio grado per la novità della questione.
Nota della Redazione
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