Sospensione della revoca del contributo per il fumus sul collegamento sostanziale (TAR Abruzzo n. 142 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca di un contributo a fondo perduto può essere disposta, limitatamente alla parte in cui è ordinato il recupero delle somme erogate, quando la verifica del presupposto soggettivo di legittimazione – come la sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria del medesimo contributo – coinvolga una questione complessa che deve essere riservata alla fase di merito. La gravità del danno derivante dalla restituzione della somma erogata, non facilmente ripianabile sotto i profili finanziario, reputazionale ed occupazionale, integra il requisito del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, beneficiaria di un contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Abruzzo, impugnava la determinazione dirigenziale di revoca del contributo e di recupero della somma di € 443.829,93, oltre interessi, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e i rapporti di audit non conosciuti dalla società. La revoca era fondata sull’accertamento di una presunta situazione di collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria del medesimo contributo, circostanza che avrebbe inciso sul presupposto soggettivo di legittimazione previsto dall’avviso pubblico.
La società ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la sospensione cautelare della loro efficacia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che la questione concernente l’accertamento della sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale con altra impresa beneficiaria del medesimo contributo a fondo perduto sia complessa. La soluzione di tale questione incide direttamente sulla verifica del presupposto soggettivo di legittimazione previsto dall’articolo 8 dell’avviso pubblico e, pertanto, deve essere riservata alla più approfondita trattazione che connota la fase di merito del giudizio.
Il Collegio ha nondimeno rilevato la sussistenza del periculum in mora, ravvisandolo nel grave danno che la società ricorrente subirebbe in conseguenza della restituzione dell’ingente somma erogatale a titolo di contributo economico. Tale danno è stato ritenuto non facilmente ripianabile sotto i profili finanziario, reputazionale ed occupazionale.
Pertanto, il Collegio ha disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alla sola parte in cui ordina il recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione e saldo, lasciando intatta la revoca del beneficio. Le ragioni di opportunità che sostengono l’accoglimento dell’istanza cautelare hanno giustificato la compensazione delle spese di lite della fase. Il TAR ha, infine, fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso.
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Nota della Redazione
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