Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 673 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il TAR accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., fissando il termine per l’esecuzione integrale della statuizione. Il beneficio della Carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce un diritto soggettivo del docente anche con contratto a tempo determinato, il cui accertamento passato in giudicato vincola l’Amministrazione all’integrale adempimento. Decorso inutilmente il termine assegnato, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, senza diritto a compenso quando l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Non è dovuta alcuna astreinte quando la procedura di ottemperanza disposta assicura di per sé l’esecuzione in tempi contenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna dell’Amministrazione scolastica ad assegnargli la Carta elettronica del docente, con accredito dell’importo previsto, oltre interessi, a titolo di contributo alla formazione professionale. La sentenza, attestata conforme, era divenuta definitiva.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo le misure di esecuzione, la condanna alle spese e una penalità per ogni ulteriore inadempimento. L’Amministrazione, costituitasi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Poiché dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme e prima della proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorso è stato dichiarato procedibile.
Nel merito, il TAR ha accertato che l’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato. Ha richiamato la propria sentenza n. 117 del 2024 e i numerosi precedenti conformi, di cui ha fatto integralmente proprie le motivazioni, confermando l’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere il beneficio anche in favore dei docenti con contratti a tempo determinato.
Il ricorso è stato quindi accolto, con adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e fissazione del termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per l’esecuzione integrale. Per il caso di inutile decorso, è stato nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 60 giorni.
Quanto alle spese, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, negli importi liquidati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, oltre al rimborso del contributo unificato. Spese e rimborso sono stati distratti al difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine escluso la condanna a astreinte, in ragione della stringente e celere procedura di ottemperanza disposta.
Nota della Redazione
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