Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese: estinzione del giudizio senza pronuncia nel merito (TAR Emilia-Romagna n. 1456 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), senza bisogno di una pronuncia nel merito. L’estinzione consegue alla regolare notifica dell’atto di rinuncia e al suo deposito in giudizio, indipendentemente dalla fondatezza delle censure dedotte. La compensazione delle spese di lite, quando concordata tra le parti, può essere disposta dal giudice. La pronuncia in rito non implica alcuna valutazione, nemmeno implicita, sulla legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
Un soggetto aveva impugnato dinanzi al TAR il decreto con cui il Questore aveva respinto l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e il successivo decreto prefettizio che gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il ricorrente aveva dedotto plurimi profili di illegittimità, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti. L’Amministrazione si era costituita per resistere e l’istanza cautelare era stata respinta.
Nelle more del giudizio, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle parti resistenti, con richiesta di compensazione delle spese. La difesa erariale aveva aderito alla rinuncia, concordando sulla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per prendere atto della rinuncia. In particolare, ha riscontrato che l’atto era stato regolarmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato in giudizio.
Sulla base di tale riscontro, il TAR ha ritenuto che non restasse altro da fare se non dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) e dell’art. 84 del codice del processo amministrativo.
Tale esito processuale prescinde da qualsiasi valutazione sui motivi di doglianza dedotti: l’estinzione rappresenta la naturale conseguenza della manifestazione di volontà della parte di non proseguire la controversia, quando questa è accettata dalla controparte.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, in conformità all’accordo intervenuto tra le parti. La pronuncia si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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