La capitalizzazione estingue il diritto alla perequazione della pensione integrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12841 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico integrativo in una somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica periodica, con il conseguente venir meno, da quel momento, del diritto alla perequazione automatica. Il diritto del pensionato a mantenere il meccanismo perequativo, ancorché statuito da una sentenza passata in giudicato formatasi tra le parti e i loro aventi causa anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente al diritto alla pensione integrativa cui si correla, alla data in cui la somma capitale viene percepita.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato la società a corrispondere ai controricorrenti le differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate tra il luglio 2008 e il giugno 2013, riconoscendo il diritto alla perequazione anche per il periodo successivo all’adesione alla capitalizzazione della prestazione a carico del Fondo di previdenza complementare.

Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di censura, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i primi due motivi di ricorso per la loro intima connessione, attenendo entrambi agli effetti dell’opzione per la capitalizzazione sulla permanenza del diritto alla perequazione.

Con tali censure la ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 1197, 1292, 1362 c.c. e degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., sostenendo che l’adesione alla c.d. capitalizzazione della prestazione avesse estinto l’obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva, o comunque avesse sostituito il trattamento con un’erogazione in capitale.

La Corte ha ritenuto i motivi fondati, dando continuità alla costante giurisprudenza di legittimità espressa da Cass. nn. 29915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022 e, da ultimo, Cass. n. 21689/2024.

Era stato, infatti, documentato nel giudizio di merito che tutti i controricorrenti avevano optato per la capitalizzazione del trattamento pensionistico in data anteriore al periodo per il quale avevano domandato le differenze, sicché la sentenza impugnata non si era attenuta al principio per cui la percezione della somma capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica. Il diritto alla perequazione, pur se riconosciuto da un giudicato che continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 55, l. n. 243/2004, non può sopravvivere alla percezione del capitale che estingue la prestazione cui accede.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, restando assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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