Operazione disposta personalmente dal cliente truffato è autorizzata e non rimborsabile (ABF Collegio di Milano n. 4464 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, anche quando il consenso sia stato corrotto dal dolo del frodatore. La lettura congiunta dell’art. 5 con i successivi artt. 9 e 10 del medesimo decreto induce a escludere che l’operazione rientri nella disciplina delle operazioni non autorizzate, non avendo l’intermediario alcuna possibilità di accorgersi della truffa. Resta salva la verifica di eventuali profili di responsabilità sul versante degli obblighi di protezione del bonus argentarius, che nel caso concreto non ricorrono.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un sms apparentemente proveniente dall’intermediario, che lo avvisava di un tentativo di accesso non riconosciuto e lo invitava a contattare un numero fisso. Alla chiamata rispondeva un sedicente operatore che, conoscendo il saldo esatto del conto, lo convinceva a trasferire i fondi tramite un giroconto verso un nuovo conto a lui stesso intestato; nella medesima sessione i frodatori attivavano anche un finanziamento immediato di € 5.000,00.
Il cliente contesta il rifiuto dell’intermediario di rimborsare il bonifico di € 10.000,00, nega la colpa grave, lamenta l’esecuzione in forma istantanea di un ordine ordinario e la vulnerabilità delle procedure di assistenza. Chiede la restituzione di € 10.000,00 e conferma che il finanziamento non comporti spese o segnalazioni. L’intermediario si oppone: le operazioni sarebbero state autorizzate, con autenticazione forte, e il prestito è stato annullato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. La narrazione della denuncia induce a ritenere che il bonifico sia stato eseguito direttamente dal cliente il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. In casi del genere l’operazione non può configurarsi come fraudolenta e rientrante nell’ambito applicativo della disciplina del d.lgs. n. 11/2010, dovendosi considerare autorizzata.
Secondo l’interpretazione consolidata dei Collegi territoriali richiamata dalla decisione, l’art. 5 del decreto, letto con gli artt. 9 e 10, induce a ritenere autorizzata l’operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia viziato dal dolo del terzo. Per quanto la volontà sia stata corrotta dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati dal titolare dello strumento, non avendo possibilità di accorgersi della truffa. Il Collegio richiama sul punto Coll. Milano nn. 8007/2020, 19945/2021, 11546/2019 e Coll. Roma n. 4658/2021.
La conclusione non esclude la verifica di altri profili di responsabilità, in particolare sul versante degli obblighi di protezione del bonus argentarius. Tali profili, nel caso concreto, non ricorrono: per effetto del verification of payee il cliente ha ricevuto l’alert di non corrispondenza del beneficiario, alert che egli stesso ammette di aver ricevuto e di averne travisato la funzione. L’avvertimento ha dunque operato quale ulteriore segnale di rischio non colto dal ricorrente.
Quanto alla dedotta esecuzione con modalità istantanea di un ordine non richiesto, la contestazione è smentita dall’art. 37 del contratto, che disciplina anche l’ipotesi di revocabilità del pagamento; l’intermediario ha inoltre chiarito che all’inserimento del bonifico appare un avviso sulla circostanza che i bonifici verso conti del medesimo intermediario sono sempre istantanei. Sul finanziamento, l’immediato annullamento in ragione delle contestazioni, senza utilizzo di somme né produzione di interessi, consente il rimborso.
Il Collegio, per queste ragioni, non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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