Buoni fruttiferi postali per minori: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza dell’Arbitro (ABF Collegio di Roma n. 4506 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali destinati alla sottoscrizione da parte di soggetti minori scadono al compimento della maggiore età del sottoscrittore. Da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 per capitale e interessi. Ai fini della competenza temporale dell’Arbitro, nella domanda di accertamento dell’esigibilità del credito rileva non la data di emissione o di scadenza del titolo, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato. La prescrizione è impedita solo da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto, non da impedimenti soggettivi o di mero fatto.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due buoni fruttiferi postali, ne chiedeva il rimborso all’intermediario, che eccepiva l’intervenuta prescrizione. I titoli appartengono alle serie M12 e M72, sottoscritti rispettivamente nel giugno 2007 e nel giugno 2012, ed entrambi destinati a sottoscrittori minori d’età.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro, sia sotto il profilo temporale sia ratione materiae, e nel merito l’avvenuta prescrizione: i buoni, scaduti al compimento del diciottesimo anno del sottoscrittore, erano prescritti prima della richiesta scritta di rimborso, senza atti interruttivi. Il Collegio respinge il ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le due eccezioni preliminari. Quanto al limite temporale della competenza, richiamando il Collegio di coordinamento, dec. n. 4656 del 2022, si afferma che per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito rileva non la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato. L’eccezione è quindi respinta.

Quanto alla dedotta estraneità dei buoni fruttiferi postali alla competenza dell’Arbitro, in quanto prodotti finanziari sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria, il Collegio richiama il Collegio di coordinamento, dec. n. 5674 del 2013 e la propria precedente dec. n. 2294 del 2021 per reputare l’eccezione priva di fondamento.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la natura dei titoli. Secondo il consolidato orientamento, il collocamento dei buoni dà luogo a un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore, caratterizzato dalle condizioni indicate sul retro dei titoli (Cass., Sez. Un., n. 13979 del 2007; Coll. di Roma, dec. n. 21224 del 2018). I buoni sono però meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri dell’astrattezza, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito (Cass. civ., sez. I, n. 27809 del 2005), con la conseguenza che la regolamentazione del rapporto è integrata, ex artt. 1339 e 1374 c.c., da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente. Le Sezioni Unite n. 3963 del 2019 hanno escluso la prevalenza del dato testuale dei titoli sulle prescrizioni ministeriali sopravvenute, in ragione del meccanismo di integrazione contrattuale dell’art. 173 del codice postale.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che i buoni destinati a minori scadono al compimento della maggiore età del sottoscrittore e sono soggetti al termine decennale di cui all’art. 8 d.m. Tesoro 19 dicembre 2000. Poiché la scadenza è fissata al 29 luglio 2014, il termine prescrizionale è iniziato il 30 luglio 2014 ed è maturato il 30 luglio 2024. Non opera l’art. 2935 c.c., perché l’impossibilità di far valere il diritto rileva solo se deriva da cause giuridiche, non da impedimenti soggettivi o di mero fatto. Essendo il rimborso richiesto per la prima volta nell’ottobre 2025, l’eccezione di prescrizione è fondata e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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