Cessione del quinto: legittimazione del cessionario e rimborso costi non goduti (ABF Collegio di Milano n. 4463 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, la fonte del credito restitutorio del consumatore non è il contratto originario, ma il pagamento indebito che si perfeziona al momento dell’estinzione. Legittimato passivo è pertanto il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, anche quale cessionario del solo credito e non del rapporto contrattuale, ove abbia emesso il conteggio estintivo e rilasciato la quietanza liberatoria. Il diritto alla riduzione di tutti i costi del credito, escluse le imposte, si applica secondo i criteri differenziati elaborati dal Collegio di Coordinamento: pro rata temporis per i costi recurring e curva degli interessi per quelli up-front. L’indennizzo per estinzione anticipata è dovuto nei limiti di legge, salvo allegazione e prova della sua oggettiva ingiustificatezza.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, da rimborsare in rate mensili, e lo aveva estinto anticipatamente dopo il pagamento di parte delle rate. Ha quindi chiesto la restituzione degli oneri non goduti, il rimborso della penale di estinzione, di eventuali quote versate in eccedenza, delle spese di procedura e di quelle legali, oltre agli interessi.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere cessionario del solo credito e non del contratto. Nel merito ha difeso il conteggio estintivo, fondato sulla distinzione tra costi up-front e recurring, invocando l’art. 6 bis del D.P.R. 180/1950 e un affidamento sulla validità dello schema.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il conteggio estintivo è stato emesso dall’intermediario resistente, che ha indicato un proprio conto per il versamento del saldo, e la quietanza liberatoria è stata rilasciata dal medesimo soggetto. Al momento dell’estinzione, dunque, titolare del credito era l’odierno resistente.

Il fondamento dell’azione è individuato nell’art. 2033 c.c.: il credito restitutorio sorge dal pagamento non dovuto, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018. Legittimato passivo è quindi l’accipiens, cioè chi ha ricevuto la somma non dovuta in violazione dell’art. 125-sexies TUB.

Quanto al merito, il contratto è anteriore alla legge n. 106/2021, perciò si applica la disciplina dell’art. 125-sexies TUB come interpretata dalla sentenza CGUE C-383/18 (Lexitor), dalla Corte cost. n. 263/2022 e dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023. Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua.

Il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: i costi recurring seguono il pro rata temporis, quelli up-front la curva degli interessi. Le commissioni a favore dell’intermediario sono qualificate recurring, quelle di distribuzione up-front. Il ricalcolo porta a un dovuto di € 595,50; detratto il € 462,13 già corrisposto, residua un credito di € 133,00, con interessi legali dal reclamo.

La domanda di rimborso della penale è respinta: secondo il Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 l’indennizzo è dovuto nei limiti di legge, salvo allegazione e prova della sua ingiustificatezza, nella specie mancanti. Respinta anche la richiesta di quote in eccedenza, priva di prova, e quella delle spese di assistenza: il Collegio di Coordinamento n. 4580/2025 le ammette solo in caso di condotta gravemente scorretta o dilatoria, non ravvisabile. Il ricorso è accolto nei limiti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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