Operazione sotto dettatura all’ATM eseguita dal cliente: nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Palermo n. 3602 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento disposta dal cliente presso uno sportello ATM, con inserimento della carta e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo ignoto. In tale ipotesi non trova applicazione la disciplina delle transazioni non autorizzate dettata dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva 2015/2366/UE (PSD2), e non opera il regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento. La qualificazione vale anche per le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni sotto dettatura, quando l’esecuzione materiale sia integralmente risalente al pagatore.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver pubblicato un annuncio su una piattaforma di compravendita, veniva contattato da una sedicente acquirente. Concordata telefonicamente la vendita, veniva invitato a recarsi presso uno sportello ATM e istruito su come ricevere un accredito sulla propria carta di debito. Seguendo tali indicazioni, inseriva lo strumento di pagamento e disponeva in realtà una ricarica di euro 250,00 in favore della medesima persona. Accortosi del raggiro, presentava denuncia ai Carabinieri.

Esperita senza esito la fase di reclamo, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la restituzione della somma, sostenendo che l’operazione era stata effettuata senza la propria consapevolezza e volontà e che l’intermediario non aveva provato né l’autenticazione né la colpa grave. L’intermediario eccepiva che il pagamento era stato personalmente autorizzato nel rispetto della SCA, che l’uso della carta di debito è limitato a pagamenti e prelievi e che la frode si era consumata fuori dal proprio perimetro di controllo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di denuncia e ne trae una conclusione lineare: l’operazione contestata, sebbene frutto del raggiro dei malfattori, è stata eseguita personalmente dal ricorrente. Da qui l’inapplicabilità della disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017.

Il ragionamento distingue due ipotesi. Quando il concorso causale dell’utente in fase dispositiva o autorizzativa è solo parziale, ad esempio con l’inserimento di uno solo dei fattori di autenticazione, la transazione non può dirsi per ciò solo autorizzata, perché la normativa speciale prescinde dalla nozione civilistica di consenso e richiede che questo sia prestato nella forma convenuta tra pagatore e PSP. Quando invece l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, deve considerarsi autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2.

In questa seconda fattispecie rientrano, secondo il Collegio, le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione, cioè le operazioni sotto dettatura. Il Collegio richiama sul punto la propria precedente decisione n. 2787/24 del 04/03/2024, che a sua volta cita ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021 e ABF Milano n. 13553/2021, per l’affermazione secondo cui l’operazione compiuta personalmente dal ricorrente su istruzioni del truffatore è avvenuta mediante corretta autenticazione e non costituisce transazione non autorizzata.

Le difese del ricorrente sull’assenza di OTP e sull’irrilevanza dei consigli di sicurezza non vengono seguite, perché superate dalla qualificazione dell’operazione come autorizzata. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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