Cessione del quinto: rimborso costi up front e interessi legali dal reclamo (ABF Collegio di Palermo n. 3601 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio di riduzione dei costi istantanei è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati dell’ABF. I principi restano fermi anche dopo l’intervento legislativo del 2023, che per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 richiama l’art. 125-sexies T.U.B. vigente alla data di sottoscrizione. Il rimborso è dovuto nei limiti della domanda, con interessi legali dalla data del reclamo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel dicembre 2019 un finanziamento contro cessione del quinto, da rimborsare in centoventi rate mensili, estinto anticipatamente nel 2024 in corrispondenza della rata n. 49. Esperita senza esito la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di € 716,49 a titolo di commissioni e oneri versati e non maturati, oltre interessi legali, spese di assistenza difensiva e rivalutazione monetaria.
L’intermediario ha sostenuto la validità dell’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, la distinzione tra costi up front e recurring, l’ applicabilità dei principi della pronuncia U* Bank Austria al settore della cessione del quinto tramite il SECCI, la non legittimazione passiva dello Stato e l’ intervenuto pagamento quale accettazione del conteggio estintivo. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 121, comma 1, lett. e), T.U.B. e dall’art. 125-sexies T.U.B., che impone la riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Richiama la sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Su tale base la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ha esteso la ripetibilità ai costi up front, determinandone il criterio in via equitativa.
Quanto al quadro normativo sopravvenuto, il Collegio ricorda l’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 e la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui richiamava le disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia. La conversione del D.L. n. 104/2023 non muta i principi: per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 resta applicabile l’art. 125-sexies nel testo vigente alla sottoscrizione.
Nel merito, le spese di istruttoria e i costi dell’intermediario del credito sono qualificati come up front, perché remunerano attività anteriori alla conclusione del contratto. Il rimborso è quantificato in € 716,56, ma il Collegio accoglie nei limiti della domanda di € 716,49, con interessi legali dalla data del reclamo.
La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è invece respinta. Il Collegio applica i principi della decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025: occorre la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e la documentazione del danno. L’intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini, la materia è coperta da orientamento consolidato e il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione. Quanto alla rivalutazione monetaria, le obbligazioni restitutorie sono debiti di valuta e non sono soggette a rivalutazione.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto nei termini indicati, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 versati dal ricorrente.
Nota della Redazione
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