Operazioni bancomat non autorizzate: reclamo oltre 13 mesi inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 925 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate eseguite con carta di debito, l’utente che ne sia venuto a conoscenza ha l’onere di comunicarle senza indugio al prestatore di servizi di pagamento e, in ogni caso, entro il termine di tredici mesi dalla data di addebito. Il decorso di tale termine, previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 11/2010, impedisce la rettifica e rende inammissibile la domanda di rimborso. Il termine non opera soltanto quando il prestatore abbia omesso di fornire le informazioni relative all’operazione secondo la disciplina di trasparenza. La prova della comunicazione tempestiva grava sull’utente, che non può supplirvi con una contestazione tardiva.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito, il 7.4.2024, il furto del borsello — con il bancomat all’interno — dopo la rottura del vetro dell’autovettura lasciata nel parcheggio del cimitero. Il blocco dello strumento sarebbe stato ottenuto solo dopo circa trenta minuti di attesa telefonica. Il ricorrente lamenta che un riscontro più pronto avrebbe impedito l’esecuzione di sei operazioni fraudolente, per complessivi € 1.606,21, e ne chiede il rimborso.

L’intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mero collocatore della carta, e nel merito la tardività della contestazione ex art. 9 del d.lgs. n. 11/2010, oltre alla colpa grave dell’utilizzatore per la custodia dello strumento e del codice pin. Chiede quindi dichiararsi il ricorso inammissibile e, in subordine, infondato.

La motivazione del Collegio

Sulla legittimazione passiva il Collegio richiama gli orientamenti condivisi secondo cui al collocatore che sia mero collocatore della carta non può riconoscersi la legittimazione passiva, con il conseguente onere probatorio sull’autenticazione delle operazioni. L’accertamento si fonda su indici desunti dalla documentazione: la riconducibilità all’emittente di denominazione e marchio dello strumento, l’affidamento all’emittente del riscontro dei reclami, la circostanza che il collocatore abbia risposto al reclamo senza segnalare il difetto di legittimazione.

Nel caso concreto le disposizioni contrattuali distinguono tra emittente e banca collocatrice e individuano l’emittente quale destinataria delle comunicazioni di smarrimento o sottrazione della carta e delle credenziali. Il Collegio però rileva che, avendo il ricorrente richiesto il rimborso proprio alla resistente, questa non aveva sollevato alcuna eccezione di legittimazione passiva, respingendo nel merito la richiesta.

Il Collegio passa allora all’esame della tardività. L’art. 9 del d.lgs. n. 11/2010 riconosce all’utente il diritto alla rettifica solo se la circostanza è comunicata senza indugio, secondo i termini e le modalità del contratto quadro, e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito. Il termine non opera se il prestatore ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni sull’operazione secondo la disciplina di trasparenza. Anche l’art. 7 del contratto richiama la comunicazione senza indugio e il limite dei tredici mesi.

Le operazioni contestate risalgono al 7.4.2024. Il ricorrente ha integrato la denuncia il 24.5.2024, segnalando le operazioni, e dalla stessa denuncia emerge che si era avveduto delle stesse il 15.4.2024 consultando l’estratto conto. Non risulta però in atti alcun reclamo anteriore a quello del 12.6.2025. Tra la conoscenza delle operazioni e il reclamo sono così trascorsi oltre tredici mesi, senza prova di una comunicazione tempestiva all’intermediario.

Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito e sulla dedotta colpa grave dell’utilizzatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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