Nessun rimborso per gioco su siti non autorizzati e cessazione della materia (ABF Collegio di Roma n. 1949 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite personalmente dal titolare della carta non rientrano nel regime di tutela previsto per le operazioni non autorizzate dagli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che non occorre verificare le modalità di autenticazione. Il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a sindacare la natura o la liceità dell’attività dei beneficiari dei pagamenti, né a impedire l’esecuzione delle operazioni in forza della disciplina antiriciclaggio, che tutela interessi di natura pubblicistica e non attribuisce al cliente pretese civilistiche. L’iscrizione del cliente nelle liste di autoesclusione dal gioco a distanza non è pubblica e non è verificabile dal PSP. Il chargeback, facendo eccezione al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento, richiede una specifica previsione normativa o negoziale. La consegna della documentazione su MCC e merchant ID determina la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda.
Il Fatto
Il ricorrente chiede il rimborso di quattordici operazioni online effettuate con la carta nei giorni 9, 11 e 12 maggio 2025, in favore di piattaforme di gioco d’azzardo che assume non autorizzate a operare in Italia, quantificando la domanda in 10.850,00 euro. Sostiene che i fondi siano stati incanalati verso un unico sito tramite merchant differenti e piattaforme intermediarie, con tecniche di aggiramento dei controlli bancari e delle normative sul gioco non autorizzato.
Il ricorrente afferma di essere autoescluso dal gioco a distanza per ragioni legate a una ludopatia documentata e contesta all’intermediario il riscontro tardivo del reclamo, l’omessa attivazione del chargeback e il diniego dei dati relativi a MCC e merchant ID. Domanda inoltre un risarcimento per danno morale e psicologico. L’intermediario resiste, eccependo che le operazioni sono state eseguite personalmente dal cliente e correttamente autenticate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto una difformità tra la pretesa e i dati contabili: gli screenshot prodotti dal ricorrente e lo storico transazioni dell’intermediario indicano operazioni per complessivi 9.850,00 euro, importo inferiore a quello domandato. Nel merito, è pacifico che le operazioni siano state eseguite interamente dal ricorrente, sicché non si applica il regime delle operazioni non autorizzate e la disamina delle modalità di autenticazione diventa superflua.
Quanto al reclamo, formulato il 13.05.2025 e riscontrato il 03.06.2025, il Collegio esclude l’intempestività, essendo rispettato il termine di quindici giorni lavorativi previsto dalle disposizioni di trasparenza. Né risulta provato che tutte le transazioni siano state dirottate verso l’unica piattaforma di scommesse indicata: solo 7.050,00 euro appaiono riconducibili a siti di gioco, mentre 2.800,00 euro risultano indirizzati verso due piattaforme che, secondo i rispettivi siti istituzionali, non erogano servizi di gioco d’azzardo.
Sull’autoesclusione, il Collegio osserva che le liste ADM riguardano gli operatori autorizzati e che l’inibizione opera nei confronti dei concessionari autorizzati al gioco a distanza, mentre il ricorrente afferma di aver utilizzato siti non autorizzati. La schermata ADM prodotta reca data 30 maggio e non documenta il dies a quo dell’autoesclusione. In ogni caso l’elenco dei soggetti autoesclusi non è pubblico, ma accessibile ai soli concessionari, e non vi è evidenza che il PSP sia tecnicamente in grado di effettuare tali controlli.
Il Collegio ribadisce poi che la responsabilità del PSP si limita al trasferimento dell’importo dal titolare all’esercente e che l’intermediario non è tenuto a entrare nel merito dei rapporti contrattuali tra cliente e terzo, richiamando la decisione n. 9995/24 del Collegio di Roma. Sugli obblighi antiriciclaggio, la normativa tutela interessi pubblicistici e non crea obblighi civilistici verso il cliente, salvo le eccezionali ipotesi dell’art. 42 d.lgs. n. 231/2007, non provate nel caso concreto.
Quanto al chargeback, il regolamento del circuito esclude il riaccredito per le transazioni relative al gioco; la procedura, inoltre, deroga al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento ex art. 17 d.lgs. n. 11/2010 e richiede una specifica previsione normativa o negoziale, non documentata dalle parti. Infine, sulla richiesta di MCC e merchant ID, l’intermediario ha prodotto la tracciatura interna richiesta dal Collegio in sede istruttoria, rendendo individuabili i dati per ciascuna transazione: su tale domanda è pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rigetto del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.