Nessun obbligo informativo verso cointestatario e limiti temporali per documentazione bancaria (ABF Collegio di Milano n. 5092 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito titoli in amministrazione con patto di firma disgiunta, ciascun cointestatario può operare e richiedere l’estinzione del rapporto senza che l’intermediario sia gravato di un obbligo informativo verso l’altro cointestatario, non fondato né sul contratto né sul generale principio di buona fede. Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni è soggetto al termine decennale dell’art. 119, comma 4, t.u.b.. La domanda di pagamento di un assegno emesso oltre il sesto anno precedente alla proposizione del ricorso esula dalla competenza dell’Arbitro. La richiesta della lettera di sussistenza dell’erede presuppone la qualificazione del richiedente come successore a qualunque titolo, con aspettativa qualificata a titolo ereditario.

Il Fatto

Il ricorrente era contitolare, insieme alla sorella, di un deposito titoli in custodia presso un intermediario. Nel febbraio 2025, comunicando la morte della contitolare, apprendeva che i suoi risparmi erano stati accreditati su un conto corrente intestato unicamente alla sorella, a sua insaputa e senza aver mai autorizzato tali accrediti.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo la ricostruzione dettagliata dei rapporti e la copia degli ordini di vendita, la motivazione scritta dei provvedimenti che avevano inciso sulla disponibilità delle somme, la restituzione di quanto trattenuto indebitamente, l’indicazione di un referente e il pagamento di un assegno di € 2.000,00 del 2013. L’intermediario eccepiva che il contratto prevedeva poteri di firma disgiunta, che il dossier era stato estinto nel 2018 con trasferimento dei titoli su un nuovo rapporto intestato alla sola sorella e che nessun assegno risultava consegnato o versato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva in via preliminare l’inammissibilità della domanda di pagamento dell’assegno. Il titolo risulta emesso nel 2013 e l’accertamento del diritto esula dalla competenza dell’Arbitro, posto che le Disposizioni della Banca d’Italia fissano il limite al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, emerge documentalmente che il contratto di deposito titoli, sottoscritto nel 2008, prevede poteri di firma disgiunta e che ciascun cointestatario possa richiedere disgiuntamente l’estinzione del rapporto, con il solo obbligo di avvertire l’altro. L’intermediario ha allegato l’avvenuta estinzione del 2018 e la relativa documentazione: ogni valutazione sulla idoneità probatoria di tale documentazione è preclusa al Collegio per la propria incompetenza ratione temporis.

La domanda di esibizione documentale appare sostanzialmente soddisfatta. Il Collegio esclude che possano muoversi censure all’intermediario, poiché dalle condizioni generali di contratto non gravava su di esso alcun obbligo informativo, né tale obbligo trova fondamento nel generale principio di buona fede, tenuto conto della facoltà di gestione a firma disgiunta. Analoghe conclusioni valgono per la richiesta del referente, essendo già intercorsa l’interlocuzione in fase di reclamo. Ne consegue il rigetto della domanda restitutoria.

Quanto alla ricostruzione dei rapporti e alla copia degli ordini di vendita, il Collegio osserva che il diritto invocato risulta prescritto ai sensi dell’art. 119, comma 4, t.u.b., che riconosce al cliente la copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Infine, sulla lettera di sussistenza della cointestataria, il Collegio rileva che il ricorrente non ha affermato di agire come erede o legatario, né ha provato di essere stato pretermesso. La pur ampia accezione di “colui che gli succede a qualunque titolo” va riferita a chi dimostri un’aspettativa qualificata a titolo ereditario. Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 119 TUB

Tutte le 186 sentenze sull'art. 119 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *