Segnalazione in CRIF legittima finché il debito scaduto non è ripianato (ABF Collegio di Roma n. 1947 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione negativa in un sistema di informazioni creditizie è legittima finché il debito scaduto non viene ripianato. Il fatto che il recupero del credito sia stato affidato all’agente della riscossione evidenzia il perdurante stato di inadempimento del debitore. La rateizzazione concessa dall’agente della riscossione non modifica l’esistenza del debito né sana la decadenza dal beneficio del termine, ma ne regola soltanto il pagamento. Il pagamento di rate inferiori a quelle del piano di ammortamento originario giustifica la segnalazione. La domanda di cancellazione della segnalazione va respinta; le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie restano assorbite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto da una cassa di risparmio, poi fusa per incorporazione nella resistente, un finanziamento agevolato a tasso zero nell’ambito di un programma regionale, da rimborsare in 48 rate mensili. Il contratto prevedeva, tra le cause di revoca, la mancata rendicontazione delle spese. Per quell’inadempimento l’agevolazione veniva revocata con comunicazione del 6 aprile 2023, con richiesta di restituzione del capitale residuo.

Il credito veniva iscritto a ruolo e affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che notificava cartella esattoriale; la società otteneva una rateizzazione in 72 rate. La resistente segnalava comunque la ricorrente in CRIF come inadempiente. La società chiedeva la cancellazione della segnalazione, la restituzione delle rate versate dopo la risoluzione e il risarcimento del danno economico e reputazionale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto i fatti pacifici. La risoluzione del finanziamento per inadempimento degli obblighi di rendicontazione è incontestata, così come la revoca dal beneficio del termine comunicata nell’aprile 2023. Da quel momento il credito è stato affidato alla mandataria per la riscossione e la resistente non era più legittimata a incassare il debito residuo.

La visura attestava ritardi crescenti nei pagamenti a partire da febbraio 2024, fino alla presenza di nove o più rate in ritardo, con appostazione a sofferenza e presenza di acconti. La segnalazione era di tipo negativo e la sua esistenza era pacifica tra le parti.

Il nucleo argomentativo è netto. La ricorrente sosteneva che l’adesione al piano di rateizzazione con l’agente della riscossione, puntualmente rispettato, escludesse l’inadempimento. Il Collegio non condivide questa lettura. Lo stesso affidamento del recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenzia il perdurante stato di inadempimento: finché il debito, scaduto per effetto della decadenza dal beneficio del termine, non viene ripianato, la segnalazione appare legittima.

La resistente aveva inoltre osservato che il piano rateale prevedeva pagamenti inferiori a quelli dell’originario ammortamento. Rispetto al piano contrattuale, dunque, le rate risultavano solo parzialmente pagate. La circostanza conferma il presupposto sostanziale della segnalazione.

Respinta la domanda di cancellazione, il Collegio dichiara assorbite le ulteriori richieste restitutorie e risarcitorie, non esaminandole nel merito. Il ricorso è quindi integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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