Correzione dell’errore materiale sul cognome delle parti intimate (Cass. civ. Sez. V n. 34765 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto con il procedimento di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ., attivabile anche d’ufficio. La correzione riguarda l’inesatta indicazione del cognome delle parti intimate, che risulti in contrasto con gli atti di causa e con la stessa denominazione societaria utilizzata nel provvedimento. Sul procedimento di correzione non si provvede sulle spese, in coerenza con la funzione meramente ripristinatoria dell’esattezza formale del provvedimento. L’errore non incide sul dispositivo della decisione, ma solo sull’esatta individuazione delle parti in epigrafe e nella narrativa dei fatti di causa.
Il Fatto
La Corte di cassazione era chiamata a pronunciarsi sulla correzione dell’errore materiale relativo a una propria precedente ordinanza, depositata in cancelleria nel marzo 2025. Nel provvedimento da correggere era stato indicato, con riferimento alle parti intimate, un cognome diverso da quello risultante dagli atti di causa.
L’inesattezza compariva sia nell’epigrafe, sia nella parte in cui erano descritti i fatti di causa. La questione giungeva all’esame della Corte attraverso il procedimento di correzione, senza contestazione sul merito della decisione originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza da correggere conteneva un’erronea indicazione del cognome delle parti intimate. L’errore era duplice: compariva nell’epigrafe e, successivamente, nella parte relativa ai fatti di causa. In entrambi i luoghi era stato usato un cognome diverso da quello corretto risultante dagli atti di causa.
La Corte ha sottolineato come, nella medesima ordinanza, fosse stato invece impiegato il cognome corretto con riguardo alla denominazione della società intimata. Tale circostanza ha confermato l’esistenza di un mero errore materiale, e non di un diverso o autonomo profilo di doglianza.
Sul piano processuale, il Collegio ha escluso che vi fosse luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. A sostegno ha richiamato il proprio precedente, Sez. U n. 29432 del 14/11/2024, che ha affermato la non necessità della pronuncia sulle spese in questa tipologia di procedimento.
Conclusivamente, la Corte ha disposto che l’ordinanza indicata fosse corretta nella parte relativa all’indicazione degli intimati e in quella dei fatti di causa, sostituendo il cognome erroneamente riportato con quello corretto. La decisione ha dunque ripristinato l’esatta individuazione delle parti, lasciando inalterato il contenuto della decisione originaria.
Nota della Redazione
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