Extrapetizione della CTR che accerta l’inesistenza soggettiva dei costi non contestata (Cass. civ. Sez. V n. 22234 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti oggetto di contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso. Nella specie, la Commissione tributaria regionale, nel fondare la legittimità della pretesa ai fini Irap e Iva sulla inesistenza soggettiva dei costi, è incorsa in extrapetizione, poiché tale questione esulava dalla contestazione dell’Ufficio, incentrata sulla mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei costi ai sensi dell’art. 109, comma 1, TUIR, e non era stata devoluta con i motivi di appello.
Il Fatto
La società contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per il 2007, ha ripreso a tassazione costi dedotti ai fini Ires e Irap e detrazioni Iva relative a fatture emesse da società cooperative, ritenute generiche nella descrizione delle prestazioni di lavoro. La contestazione si fonda sulla mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità di cui all’art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 917/86 e sulla indetraibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72.
La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, annulla la ripresa ai fini Ires applicando l’art. 14, comma 4-bis della l. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012, ma conferma la legittimità della pretesa ai fini Irap e Iva sul presupposto della fittizietà soggettiva delle fatture. La società ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato sull’inesistenza soggettiva dei costi, mai contestata dall’Ufficio nell’avviso di accertamento né negli atti difensivi dei gradi di merito. La Corte ritiene il motivo fondato, con assorbimento degli altri.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice di merito, alterando petitum o causa petendi, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto o attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (Cass., sez. 2, n. 8048 del 2019; Cass. n. 9002 del 2018).
Dall’esame della sentenza impugnata e degli atti emerge che l’Ufficio aveva contestato la indeducibilità dei costi per genericità della descrizione delle prestazioni e la relativa indetraibilità Iva, senza contestare la sussistenza di fatture fittizie. La CTR, invece, ha accolto il gravame solo ai fini Ires, confermando la pretesa ai fini Irap e Iva sul presupposto di operazioni soggettivamente inesistenti, rispetto alle quali la contribuente non avrebbe assolto all’onere di provare l’uso dell’ordinaria diligenza.
La Corte chiarisce che, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato ai motivi di gravame, si estende ai punti connessi a quelli censurati, sicché non viola il tantum devolutum quantum appellatum il giudice che fondi la decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante, o esamini questioni in rapporto di diretta connessione con quelle dedotte (Cass. n. 8604 del 2017; Cass. n. 26393 del 2018). Il giudice che pronunci su una questione non oggetto di impugnazione, neppure implicitamente, incorre invece in ultra o extrapetizione (Cass. n. 22558 del 2014).
Nella specie, la questione della inesistenza soggettiva dei costi non ha costituito oggetto di specifico motivo di gravame né è implicitamente connessa a quelli dedotti: la CTR è quindi incorsa in extrapetizione. La questione di fondo atteneva all’assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di prova sull’effettivo sostenimento delle spese, tenuto conto che, in presenza di incertezza sugli elementi indicativi della natura e qualità delle prestazioni, la fattura perde la sua idoneità rappresentativa, con spostamento dell’onere probatorio a carico del contribuente (Cass. n. 22130 del 2021).
La Corte accoglie dunque il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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