Operazioni personali del cliente e frode estranea al circuito: esclusa responsabilità intermediario (ABF Collegio di Torino n. 2946 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime speciale di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto dal d.lgs. n. 11/2010 non si estende alle operazioni disposte direttamente e personalmente dal cliente, che devono considerarsi regolarmente autorizzate. Quando la frode resta estranea al funzionamento del mezzo di pagamento e non si allega alcun inadempimento dell’intermediario ai doveri di buona fede nell’esecuzione del mandato, non è configurabile una responsabilità oggettiva dell’intermediario. Non sussiste, in particolare, un obbligo generale di monitoraggio preventivo dell’operatività del correntista né un dovere di blocco degli strumenti di pagamento, dovendo l’intermediario rifiutare l’esecuzione o informare il cliente solo in presenza di operazioni all’evidenza anomale e manifestamente non rispondenti agli interessi del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge all’Arbitro chiedendo il ristoro di € 4.120,00, corrispondenti a operazioni di pagamento eseguite a suo danno in seguito a una frode, oltre al rimborso delle spese legali. Sostiene la violazione degli obblighi di protezione da parte dell’intermediario, che avrebbe dovuto predisporre mezzi idonei a evitare eventi pregiudizievoli prevedibili.

In particolare, il ricorrente deduce che i malfattori gli avrebbero fatto aprire un conto corrente presso l’intermediario e che quest’ultimo non avrebbe valutato la natura delle operazioni, rifiutando proattivamente l’esecuzione. Contesta altresì la mancata informativa sulle peculiarità del bonifico istantaneo e la violazione degli obblighi di antiriciclaggio. L’intermediario resiste, evidenziando che il conto fu aperto dopo positiva identificazione a distanza e che tutte le operazioni furono autorizzate con credenziali statiche e dinamiche e autenticazione forte a due fattori.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto la laconicità della denuncia e del ricorso, privi di una circostanziata deduzione sulla dinamica della frode e di qualsiasi allegazione documentale da cui ricostruirla. Decisiva è poi l’ammissione del ricorrente di aver egli stesso inserito l’autorizzazione: ne deriva che la frode lamentata resta estranea al funzionamento del mezzo di pagamento e dunque alla responsabilità dell’intermediario.

Le operazioni contestate risultano effettuate personalmente, senza anomalie riferibili al circuito del pagamento bancario, e vanno quindi considerate autorizzate. Il ricorrente le ha peraltro disconosciute a distanza di mesi: la prima operazione risale al 30 settembre ed è stata contestata solo nel febbraio successivo. Da ciò il Collegio trae anche la scarsa rilevanza delle doglianze sulla asserita mancata informazione in merito alle peculiarità del bonifico istantaneo.

Ne consegue l’inapplicabilità del regime speciale di responsabilità di cui al d.lgs. n. 11/2010, in linea con un consolidato orientamento dell’Arbitro (Coll. Torino, 15 gennaio 2025, n. 573), secondo cui tale regime non può estendersi alle operazioni direttamente e personalmente disposte dal ricorrente, che come tali sono regolarmente autorizzate.

Il Collegio esclude altresì che siano stati allegati elementi di inadempimento dell’intermediario idonei a fondare una responsabilità ai sensi del diritto comune, inclusa la doglianza sulla verifica della clientela, non chiarita nel suo contenuto e nella sua pertinenza. Quanto all’asserito obbligo di vigilanza sulle operazioni di bonifico, i Collegi territoriali hanno più volte affermato l’inconfigurabilità di un obbligo generale di monitoraggio e del connesso obbligo di bloccare l’operatività degli strumenti di pagamento (Coll. Milano, 16 luglio 2024, n. 8338; Coll. Roma, 24 aprile 2024, n. 4805).

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., 3 novembre 2023, n. 30588; Cass., 31 marzo 2010, n. 7956), il Collegio ricorda che non sussiste un dovere generale di monitorare ex ante la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente e che l’intermediario dovrebbe rifiutare l’esecuzione o informare il cliente solo in presenza di circostanze anomale idonee a ledere l’interesse del correntista, requisiti non configurabili nel caso di specie. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *