Truffa online e bonifico autorizzato: la banca non deve rimborsare il cliente (ABF Collegio di Roma n. 2937 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi in cui l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, il bonifico deve considerarsi autorizzato e non è soggetto al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Il consenso prestato a seguito di artifici e raggiri non integra una truffa con strumenti sofisticati, ma un raggiro il cui successo è ascrivibile alla condotta poco accorta e prudente del cliente. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario esegue l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico e non è tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo e titolare del conto. Né sussiste responsabilità quando la richiesta di recall pervenga dopo la chiusura del rapporto del beneficiario.

Il Fatto

La ricorrente acquistava on line uno smart TV al prezzo di €112,92, dopo aver concordato il pagamento via posta elettronica con l’inserzionista. Disponeva quindi un bonifico verso un conto radicato presso la banca resistente. Trascorse due settimane senza ricevere l’articolo, si rendeva conto di essere stata vittima di una truffa. Proponeva reclamo all’intermediario per la restituzione della somma, ottenendo riscontro negativo, e adiva l’ABF chiedendo il rimborso integrale.

La banca eccepiva, in via preliminare, la necessità del consenso dell’intestatario del rapporto beneficiario e dell’attivazione della procedura di recall, priva di garanzie di restituzione. Nel merito riferiva che il bonifico era ordinario e correttamente contabilizzato il giorno seguente; che la richiesta di recall era pervenuta solo l’11.09.2025, con feedback negativo il 02.10.2025; che il conto del beneficiario era già estinto. Chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, la determinazione delle somme in caso di concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra l’operazione nella disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), e osserva che oggetto della controversia è il riconoscimento di un bonifico ordinario disposto personalmente dalla ricorrente. È pacifico che l’operazione sia stata eseguita dalla cliente il 19.08.2025, seppure a seguito dei presunti raggiri dell’inserzionista, il quale non spediva il televisore acquistato.

Richiamando la posizione condivisa dei Collegi ABF, il Collegio afferma che, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2. Nel caso concreto il consenso era viziato da artifici e raggiri, ma non si trattava di truffa perpetrata con strumenti sofisticati: il raggiro aveva successo per la condotta poco accorta e prudente del cliente (richiamate le decisioni n. 3445/2024 e n. 10925/2024 del Collegio di Milano e n. 472/2025 del Collegio di Roma).

Il Collegio precisa poi che il ricorrente può agire davanti all’ABF anche nei confronti del PSP del beneficiario, essendo “cliente” il soggetto che è entrato in relazione con l’intermediario per la prestazione di servizi di pagamento. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 7283/2018 e la n. 6886 del 03/05/2022, secondo cui è cliente il soggetto a favore del quale esistono specifici obblighi di protezione secondo la teoria del contatto sociale.

Nel merito, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario esegue l’operazione in conformità esclusivamente all’identificativo unico e non è tenuto a verificare la corrispondenza tra nominativo e titolare del conto identificato tramite IBAN. Se l’identificativo è inesatto, i prestatori non sono responsabili ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 11/2010. Nel caso di specie il bonifico era correttamente indirizzato a un IBAN relativo a un conto acceso presso la resistente.

Quanto ai margini di responsabilità, l’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 11/2010 impone al PSP del pagatore sforzi ragionevoli per recuperare i fondi e al PSP del beneficiario di collaborare. La resistente aveva ricevuto la richiesta di recall l’11.09.2025, con feedback negativo il 02.10.2025; il conto del beneficiario era già chiuso prima di tale richiesta, mentre la prima contestazione della ricorrente risaliva al 5 settembre 2025, comunque giorni dopo l’esecuzione del bonifico del 19.08.2025. In linea con l’orientamento ABF in casi analoghi, il Collegio respinge il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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