Finanziamento mini-rata non conforme al piano di ammortamento alla francese (ABF Collegio di Torino n. 2948 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel credito ai consumatori, il finanziamento articolato in una fase iniziale a rata ridotta (c.d. mini-rata) non è conforme al modello del piano di ammortamento alla francese quando la quota capitale restituita nelle prime mensilità è del tutto inadeguata rispetto alla metodologia enunciata nel Documento di sintesi. La mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipula non è causa di nullità ove il contratto rechi tutti gli elementi informativi richiesti dalla normativa di trasparenza. Il Collegio deve però assicurare l’esecuzione del contratto secondo un effettivo ammortamento alla francese, disponendo il ricalcolo delle poste. La valutazione del merito creditizio impone all’intermediario un esame secondo buona fede e correttezza, ma non un accertamento della convenienza economica dell’operazione.

Il Fatto

La ricorrente, acquirente di un’autovettura, sottoscriveva in data 28.05.2021 un finanziamento finalizzato per l’importo complessivo di € 15.492,56, comprensivo del premio di una polizza e del servizio di marchiatura. Il piano di rimborso prevedeva 36 rate da € 154,94 e 60 rate da € 324,06, con TAN del 10,96% e TAEG del 12,90%.

A seguito del furto del veicolo, avvenuto nel settembre 2023, la ricorrente chiedeva il conteggio di estinzione anticipata e contestava l’importo residuo richiesto. Adiva quindi l’ABF deducendo la nullità del contratto per mancata consegna del piano di ammortamento, l’indeterminatezza dell’oggetto, la violazione degli obblighi di correttezza e informativa, l’annullamento per errore e la violazione dell’art. 124-bis TUB. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità e chiedeva il rigetto nel merito.

La motivazione del Collegio

L’eccezione preliminare è superata. Il Collegio, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10926 del 2016, ribadisce il potere-dovere dell’arbitro di interpretare la domanda enucleandone tutte le implicazioni; l’intermediario, peraltro, aveva replicato su ogni doglianza e la perizia allegata supportava le contestazioni sulla struttura del finanziamento.

Nel merito, la domanda di nullità per mancata consegna del piano di ammortamento non è accolta. In adesione alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 14376/2022 e a Cass. Civ. SS.UU. n. 15130 del 29 maggio 2024, il Collegio afferma che non sussiste alcun obbligo di allegare il piano al contratto quando siano fornite le informazioni previste dalla normativa di trasparenza, e che l’adozione di un ammortamento alla francese non presenta profili di illegittimità. Il contratto prevedeva, all’art. 5, la facoltà del cliente di richiedere gratuitamente il piano in qualsiasi momento.

Fonda invece la censura secondo cui il piano concretamente applicato non rispetta la metodologia alla francese. La perizia di parte dimostra che la diminuzione del capitale nelle prime 36 rate non è conforme a tale schema: un corretto ammortamento avrebbe prodotto una rata costante di € 243,03 per 96 mensilità, con un capitale residuo di € 11.187,93 alla trentaseiesima rata. Il Collegio richiama la propria precedente decisione n. 7354/2025 e dispone il ricalcolo: nella fase di mini-rata a ciascuna mensilità va imputata la quota capitale del piano corretto; dalla rata n. 37 l’eccedenza della rata rispetto a quella a regola d’arte va imputata agli interessi maturati e non corrisposti. In caso di intervenuta estinzione anticipata, gli interessi ancora non pagati vanno aggiunti al capitale residuo.

La domanda di annullamento per errore esula dalla competenza dell’ABF, riguardando una pronuncia costitutiva. Il Collegio osserva comunque che il contratto reca la dichiarazione, sottoscritta, di avvenuta consegna del contratto e del SECCI.

La censura sull’art. 124-bis TUB è infine rigettata: la valutazione del merito creditizio va esaminata secondo i canoni di buona fede e correttezza, che non comprendono l’accertamento della convenienza economica dell’operazione, e non emergono elementi di condotta contraria. Non vi sono presupposti per la refusione delle spese legali, secondo i criteri della decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025. Il ricorso è accolto parzialmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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