Cass. civ. Sez. V n. 27981 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27981/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 6863/2017). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
dott. Danilo Chieca Cron. dott. Sabrina Serrelli dott. Luigi La Battaglia ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. del Foro di Bari, che ha indicato recapito Pec;
– ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, persona Direttore, legale rappresentante tempore, rappresentata difesa, lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso [omissis], alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 2226, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 6.5.2016, e pubblicata il 28.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; Oggetto: Ires etc. 2009 – Cartella Fondata sulle dichiarazioni dei redditi contribuente Regime probatorio – Modalità di calcolo degli interessi – Rinuncia ricorso Cessazione Soccombenza virtuale. la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L’Incaricato per la riscossione notificava il 13.5.2013 alla Srl la cartella di pagamento n. dell’importo complessivo di Euro 1.380.345,91, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, eseguito ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 e dell’art. 54 bis del Dpr n. 602 del 1973, richiedendo maggiori imposte conseguenza dell’eccesso compensazione rispetto a credito fiscale preesistente, per un valore di centinaia di migliaia di Euro, con riferimento all’anno 2009.
2. La società impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari proponendo plurime censure, processuali e di merito. La CTP reputava fondate le critiche proposte dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell’atto impositivo, anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi, ed accoglieva il suo ricorso.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. riteneva fondate critiche dell’Amministrazione finanziaria e, tra l’altro, reputava presente la regolare motivazione dell’atto impoesattivo, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi, e riformava la decisione impugnata riaffermando la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale.
4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame affidandosi a tredici motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
4.1. La contribuente ha quindi depositato memoria con alcuni allegati, illustrando di avere aderito alla procedura di condono di cui alla c.d. rottamazione quinquies, ed ha comunque dichiarato di rinunciare al ricorso, domandando pronuncia di cessazione della materia del contendere compensandosi le spese di lite.
Ragioni della decisione 1. In conseguenza della rinuncia al ricorso operata dalla ricorrente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
La società riferisce che l’Agenzia delle Entrate, a seguito della sconfitta riportata nel giudizio di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento oggetto di questa causa. Quindi ne ha emessa un’altra, recante n. , riproduttiva della medesima pretesa tributaria. Nei confronti di questa cartella esattoriale la ricorrente ha promosso procedura condonistica di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, della legge m. 199 del 2025, provvedendo al versamento della prima rata. Tuttavia la società non ha assicurato prova documentale della vicenda descritta, con particolare riferimento all’annullamento in autotutela dell’originaria cartella esattoriale (impugnata in questa sede).
Per quanto risulti singolare, pertanto, occorre comunque procedere all’esame dei motivi di ricorso ai fini di provvedere sul governo delle spese di lite.
2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la “nullità” della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 25 del Dpr n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che “la cartella di pagamento opposta fosse corredata da adeguata motivazione” (ric., p. 9).
3. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente censura la “nullità” della decisione del giudice dell’appello in conseguenza della violazione dell’art. 115 c.p.c., per non aver rilevato il “difetto di motivazione della cartella”, operando riferimento all’avviso bonario, che però mostra proprio lo stesso vizio, presentando una motivazione “altrettanto criptica ed incomprensibile” (ric., p. 17).
4. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società critica ancora la “nullità” della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 36 bis, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, per avere il giudice del gravame assegnato una diversa funzione alla comunicazione d’irregolarità, che attribuisce al contribuente la mera facoltà di contrastarla, ma non gli impone di impugnarla, pronunciando in contrasto anche con l’orientamento interpretativo espresso in materia dalla Suprema Corte.
5. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta sempre la “nullità” della pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per avere il giudicante erroneamente ritenuto che la contribuente, ricevuta la notificazione di un avviso di irregolarità non comprensibile, abbia l’obbligo di attivarsi per richiedere chiarimenti, perdendo altrimenti il diritto di contestare il vizio di motivazione della successiva cartella esattoriale.
5.1. Mediante i primi quattro motivi di ricorso la società rivolge critiche in materia di vizio di motivazione della cartella esattoriale. Gli strumenti d’impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva. Sembra opportuno preliminarmente precisare che la contribuente, in relazione a gran parte delle sue tante censure, indica nella sintesi di proporre una contestazione di “nullità” della decisione impugnata, ma propone poi le sue censure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., criticando pertanto una violazione di legge. Le contestazioni proposte, comunque, appaiono agevolmente intellegibili, ed appaiono perciò ammissibili.
Deve anche osservarsi che la società propone critiche alle valutazioni operate dalla CTR, domandando ripetutamente il riesame del merito del giudizio, il che non è consentito, e si eviterà perciò di soffermarsi su questi passaggi del suo argomentare.
Profili di inammissibilità dipendono anche dal fatto che la contribuente, la quale contesta un vizio di motivazione della cartella, tuttavia non ne riproduce l’intero contenuto.
5.2. Tanto premesso può osservarsi che la CTR scrive che la “motivazione dell’opposta cartella di pagamento, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, è idonea a consentire l’individuazione del titolo d’iscrizione a ruolo e la quantificazione del relativo ammontare. Tanto, oltre che per la sufficiente descrizione della ragione della pretesa tributaria, anche perché l’opposta cartella era stata preceduta, contrariamente quanto affermato dall’appellata Società, dalla comunicazione di irregolarità ritualmente notificata come accertato dal Collegio di primo grado.
Sul punto vi è da rilevare che la contribuente Società pur avendo ricevuto l’avviso bonario non ha inteso contrastare, possibilità peraltro espressamente richiamata nello stesso atto, l’esito controllo comunicato dall’Ufficio, né ha fornito, anche in conformità al principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000, gli elementi utili a definire, secondo la propria tesi, la correttezza dei dati emersi dalla dichiarazione verificata ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. D’altra parte, sia nell’avviso bonario che nell’opposta cartella di pagamento, risulta sufficientemente indicato, sull’assunto della piena cognizione delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa Società, il motivo della pretesa tributaria nella specificazione dell’imposta a debito e del minor credito esigibile.
Tanto perché deve tenersi in considerazione che la contribuente Società era perfettamente a conoscenza di quanto dichiarato e, quindi, come dalla stessa sostenuto nel corso del giudizio, dell’erronea indicazione dell’importo riportato nella dichiarazione dei redditi in accertamento rispetto a quello indicato nell’anno precedente riguardo al credito d’imposta esigibile … La pretesa tributaria è oltretutto legittima nel merito perché, come ammesso dalla stessa Società appellata, la contestazione dell’Ufficio sorge dall’aver riportato nella·dichiarazione dei redditi in esame un credito d’imposta superiore a quello indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente” (sent. CTR, p. 5 s.).
5.3. La motivazione proposta dalla CTR risulta quindi chiara e completa.
Il giudice del gravame rileva che già dalla comunicazione dell’avviso di irregolarità, e poi dalla cartella di pagamento, emerge con chiarezza la ragione della pretesa tributaria. La stessa contribuente aveva indicato nella sua dichiarazione dei redditi dell’anno precedente un credito d’imposta minore rispetto a quello che ha indicato di portare in compensazione nell’anno oggetto della pretesa impositiva per cui è causa, e l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione la differenza. I dati erano agevolmente desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla stessa società, che evidentemente ben li conosceva. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente (ric., p. 14), la liquidazione dell’imposta a seguito di controllo automatizzato discende proprio “dagli stessi dati denunciati dal contribuente” in due successive dichiarazioni annuali dei redditi.
Il giudice dell’appello non sostiene che la contribuente fosse tenuta ad impugnare l’avviso di irregolarità, né che fosse tenuta ad attivarsi per richiedere chiarimenti all’Amministrazione finanziaria a seguito della sua ricezione, piuttosto afferma, correttamente ed espressamente, che si trattasse di una facoltà – ‘possibilità’, scrive il giudice del gravame – di cui la contribuente, per sua scelta, non ha ritenuto di avvalersi. I primi quattro strumenti d’impugnazione risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società denuncia la nullità della pronuncia impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., che prevede l’obbligo di rispetto del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’ampliamento thema decidendum conseguito all’inammissibile illustrazione da parte dell’Ente impositore, soltanto in corso di causa, delle ragioni dell’iscrizione a ruolo.
6.1. Scrive la CTR che “La cartella di pagamento, d’altra parte, riporta in modo chiaro il motivo della pretesa legata al recupero del credito d’imposta indebitamente compensato a titolo di agevolazione per investimenti, risultando di conseguenza insussistente ogni ipotesi di illegittimo ampliamento del thema decidendum in quanto la questione in contestazione rientra indubbiamente nell’ambito motivazionale dell’opposto atto” (sent. CTR, p. 6).
6.2. Il giudice dell’appello ha quindi condivisibilmente chiarito, come del resto già evidenziato esaminando i primi quattro motivi di ricorso, che la ragione della pretesa fiscale emergeva già chiaramente dall’atto impugnato, la cui legittimità è stata sempre difesa dall’Amministrazione finanziaria, e non si è pertanto registrata alcun ampiamento del thema decinendum in conseguenza delle difese proposte dall’Agenzia delle Entrate in corso di causa, non essendo peraltro precluso alle parti specificare le proprie tesi difensive in corso di causa. Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto non fondato, e deve perciò essere rigettato.
7. Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente contesta la “nullità” della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 20 e 25 del Dpr n. 602 del 1973 e degli artt. 1 e 6 del Dm n. 321 del 1999, per non avere il giudice del gravame rilevato l’invalidità della cartella impugnata in conseguenza della mancata indicazione “delle modalità di calcolo di imposte, sanzioni ed interessi” (ric., p. 26).
7.1. Il giudice del gravame ha rilevato, in proposito, che non possono essere accolte critiche della contribuente l’assenza nell’opposto atto di indicazioni dettagliate inerenti la determinazione degli interessi atteso che, pur non emergendo il dettaglio del conteggio, l’appellata Società si limita a generiche doglianze, senza fornire alcuna concreta indicazione di errori eventualmente rilevati, atteso che il parametro da applicare deve ritenersi pienamente conoscibile in quanto derivante da disposizioni di carattere generale (art. 20 D.P.R. n. 602/1973 – D.M. 27/06/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003)”, motivazione chiara e condivisibile che non merita censure. In ordine all’ammontare delle imposte, le stesse sono quelle previste dalla legge in conseguenza del disconoscimento del credito d’imposta portato in compensazione oltre il suo valore, e non vi è quindi incertezza, né la contribuente propone alcuna contestazione specifica, che non introduce neppure in materia di sanzioni applicate.
Data la ricorrenza della contestazione nei giudizi di legittimità, pare poi opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: “In tema di interessi pretesi dall’Agenzia delle entrate sulle somme dovute in conseguenza del ritardato adempimento di un debito tributario, i criteri di calcolo dell’ammontare sono normativamente previsti, ed il contribuente deve perciò proporre contestazioni specifiche, indicando in quale errore sia incorso l’ente impositore, non potendo limitarsi ad affermare di non aver compreso quale sia la modalità di calcolo adottata”.
Il sesto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
8. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente censura la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto inammissibile l’indicazione da parte della società dell’errore commesso nel redigere la dichiarazione dei redditi di anno precedente.
9. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente critica sempre la “nullità” della decisione della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 2, comma 8 bis, del Dpr n. 322 del 1998, e degli artt. 53, primo comma, e 97 Cost., nonché dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per avere il giudice dell’appello ritenuto che l’errore nella compilazione della dichiarazione dei redditi avrebbe potuto essere fatta valere solo mediante rituale e tempestiva dichiarazione integrativa.
10. Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente lamenta la “nullità” della pronuncia impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto non provato l’errore commesso dalla società nella compilazione della dichiarazione dei redditi mediante la produzione dei relativi mastrini, già nel primo grado del giudizio, la cui valenza probatoria non è stata contestata dall’Amministrazione finanziaria.
11. Mediante il decimo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia, in via subordinata, la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto non provato l’errore commesso dalla contribuente nella redazione della dichiarazione dei redditi, nell’ipotesi in cui possa ritenersi che la produzione e valenza probatoria dei mastrini sia stata contestata dall’Agenzia delle Entrate, perché la CTR avrebbe comunque pronunciato sul fondamento di una censura tardivamente introdotta dall’Amministrazione finanziaria solo nel secondo grado del giudizio, e perciò inammissibile.
12. Con l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR accolto la domanda di accertamento della mancata prova dell’effettuazione dell’investimento per cui è causa, sebbene proposta dall’Amministrazione finanziaria soltanto nel secondo grado del giudizio.
13. Mediante il dodicesimo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente censura ancora la nullità della pronuncia della CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice del gravame accolto la domanda di accertamento della mancata prova dell’effettuazione dell’investimento per cui è causa, sebbene si tratti di contestazione non riportata nell’atto impugnato e neppure nelle originarie difese dell’Ente impositore, ed invece introdotto dall’Agenzia delle Entrate soltanto nel giudizio di appello.
14. Con il tredicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica la “nullità” della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello motivato la sua decisione sulla mancata prova dell’investimento da parte della società, “senza che la cartella di pagamento rechi una apposita motivazione in tal senso” (ric., p. 46).
14.1. Con i motivi d’impugnazione dal settimo al tredicesimo la società censura, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la decisione della CTR per aver ritenuto non consentita, e comunque non raggiunta la prova, mediante la produzione dei propri mastrini, del mero errore commesso dalla ricorrente nel compilare la dichiarazione dei redditi. Lamenta, inoltre, che la questione della mancata prova della spettanza del credito d’imposta portato in compensazione non fosse stata inclusa nella motivazione dell’atto impoesattivo impugnato, e comunque che la prova del credito d’imposta, come fornita dalla società, non era stata contestata dall’Amministrazione finanziaria. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
14.2. Scrive in proposito il giudice dell’appello che “La difformità tra gli importi riportati, che si sostiene da parte della Società essere la conseguenza di “un mero errore di compilazione” della dichiarazione relativa all’anno 2007 perché non sarebbe stato contemplato l’importo residuo al 31/12/2007 di € 923.454,00, non risulta sanata a mezzo di dichiarazione integrativa espressamente prevista dall’art. 2 – comma 8-bis – del D.P.R. n. 322/98, né offerta alla valutazione, per quanto consentito, dell’Ufficio attraverso il riscontro alla comunicazione di irregolarità ritualmente notificata.
L’omessa dichiarazione integrativa ha inevitabilmente cristallizzato il credito residuo al 31/12/2007, dichiarato in € 1.002.424,00, e conseguentemente quello residuo al 31/12/2008, dichiarato in € 519.657,00, con evidente illegittimità del diverso importo riportato Né in proposito può sovvenire l’avvenuto deposito della stampa dei mastrini in quanto privi di qualsiasi valore probatorio, in particolare della conformità alle risultanze contabili, e di attestazione della spettanza del credito mancando documentazione inerente l’effettiva realizzazione dell’investimento cui si riferirebbe il maggior credito d’imposta. In relazione a quest’ultimo profilo è, inoltre, insussistente qualsiasi legame con il giudicato di cui alla sentenza n. 102/02/2006 di questa stessa Commissione in quanto la relativa statuizione è afferente il riconoscimento, non in contestazione in questa sede, di ammissione al beneficio, ex art. 8 della legge n. 388/2000, e al recupero del credito d’imposta relativo a precedente annualità” (sent. CTR, p. 6). Anche in questo caso la motivazione risulta chiara, comprensibile e condivisibile nelle sue conclusioni, anche se occorre operare qualche precisazione.
14.3. Il contribuente che commette errori nella dichiarazione dei redditi può correggerli mediante una tempestiva dichiarazione integrativa ma, anche ove non l’abbia presentata, gli è comunque consentito contestare in sede giurisdizionale la maggiore imposta che gli sia indebitamente richiesta in conseguenza dell’errore commesso (Cass. SU, 30.6.2016, n. 13378; conf., da ultimo, Cass. sez. V, 27.10.2025, n. Nel caso di specie la CTR precisa che la contribuente ritiene di aver provato l’errore commesso mediante la produzione dei propri mastrini tuttavia, esprimendo il giudizio di merito che le competeva, valuta che la prova dell’errore non sia stata raggiunta, perché la società non ha provato la conformità alle risultanze contabili dei dati riportati nei mastrini, difettando pure la prova della spettanza del credito in mancanza della produzione documentazione inerente l’effettiva realizzazione dell’investimento riferirebbe maggior credito d’imposta.
Motivazione di per sé idonea a supportare la decisione assunta, e non contrastata dalla contribuente mediante dimostrazione di come abbia provato la conformità dei mastrini alla contabilità e documentato l’effettiva realizzazione degli investimenti.
14.4. Quanto poi all’argomento secondo cui l’Amministrazione finanziaria non avrebbe contestato le risultanze dei mastrini, pare sufficiente osservare che l’Agenzia delle Entrate ha sempre difeso la piena validità ed efficacia dell’accertamento tributario per cui è causa, in tal modo contestando, anche implicitamente ma inequivocabilmente, ogni tesi della contribuente secondo cui lo stesso risulterebbe infondato.
14.4.1. Il fatto che l’Amministrazione finanziaria non abbia indicato nella cartella esattoriale opposta il difetto di prova circa l’investimento invocato dalla contribuente dipende poi proprio dalla condotta della società. L’atto esattivo è stato infatti emesso, a seguito di controllo automatizzato, avendo la contribuente utilizzato in compensazione un credito eccedente di centinaia di migliaia di Euro l’ammontare del credito fiscale indicato nella precedente dichiarazione dei redditi, e su questo è stato, correttamente, motivato. Solo in sede giurisdizionale la società ha affermato di vantare un credito tributario relativo ad anno precedente superiore rispetto a quello che essa aveva indicato, e solo in sede giurisdizionale l’Ente impositore ha potuto replicare, evidentemente non introducendo essa un nuovo thema decidendum.
14.5. In sostanza il giudice del gravame ha esaminato gli elementi di prova forniti da entrambe le parti e, esprimendo il giudizio di merito che gli competeva e senza incorrere in vizi logici o giuridici ha valutato, tra l’altro, che la società non abbia provato l’effettività degli investimenti nell’ammontare indicato dalla società, la quale non dimostra in quale errore sia incorso il giudice di secondo grado, oltre a non provare la corrispondenza dei dati riportati nei mastrini con quelli presenti nella contabilità.
I motivi di ricorso dal settimo al dodicesimo risultano pertanto anch’essi infondati, e devono perciò essere rigettati.
In definitiva il ricorso proposto dalla società avrebbe dovuto essere respinto.
15. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass.sez. III, 15.12.2025, n. 30148) e sono liquidate in dispositivo, in particolare considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
15.1. La ricorrente non deve invece essere assoggettata al pagamento del c.d. doppio contributo, avendo questa Corte di legittimità già chiarito che nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”. (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), Cass. sez. V, 5 7.12.2018, n. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara l’estinzione giudizio introdotto dalla Srl, e la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della rinuncia al ricorso dichiarata dalla ricorrente. Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e le liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24.9.2026.
Nota della Redazione
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