Rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale con estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 2332 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso principale, accettata dal controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il principio opera anche quando alla rinuncia del ricorrente principale si accompagni la rinuncia al ricorso incidentale. L’accettazione delle rinunce da parte di tutti i soggetti interessati esclude la pronuncia sulle spese processuali, che restano compensate. L’estinzione travolge l’intero giudizio e assorbe ogni questione di merito prospettata con i motivi di ricorso.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2011, con il quale, all’esito di un PVC, erano state accertate maggiori imposte dirette e indirette, oltre sanzioni, per effetto del riconoscimento di maggiori ricavi non dichiarati e del ricalcolo dei costi deducibili conseguente alla partecipazione a due consorzi. La CTP di Savona ha parzialmente accolto il ricorso, annullando le sanzioni. La CTR della Liguria ha rigettato sia l’appello del contribuente sia quello dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito dall’Ufficio con controricorso e ricorso incidentale. Nel corso del giudizio il ricorrente principale ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, nell’ambito di un accordo quadro di conciliazione stipulato con l’Ufficio e attuato con provvedimento di annullamento parziale in autotutela.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in collegamento con un più ampio accordo quadro stipulato con l’Ufficio, destinato a definire diverse controversie, tra cui quella in esame. Alla memoria è allegato l’accordo di conciliazione, che contempla anche la posizione del ricorrente per il periodo di imposta oggetto del giudizio.
Alla stessa memoria è allegato il provvedimento di annullamento parziale in autotutela, con cui è stata data attuazione all’accordo, comprendendo anche l’annullamento delle sanzioni e prevedendo l’estinzione del giudizio pendente davanti alla Corte per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il controricorrente e ricorrente incidentale, con successiva memoria, ha accettato la rinuncia al ricorso principale e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale. L’accettazione proveniente da entrambe le parti consolida l’effetto estintivo e preclude ogni ulteriore esame delle questioni di merito.
Pertanto la Corte dichiara estinto il giudizio. Poiché le rinunce sono state accettate, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, che restano reciprocamente compensate secondo quanto concordato tra le parti.
Nota della Redazione
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