Coacervo relictum-donazioni non applicabile senza base legale espressa (Cass. civ. Sez. 5 n. 6613 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione, l’istituto del coacervo tra relictum e donazioni non può ritenersi espressamente abrogato, ma la sua perdurante vigenza non può essere affermata in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità con il sistema della franchigia. L’applicazione dell’istituto, che produce effetti sostanzialmente impositivi, postula una certa base legale, non desumibile dalla plurima e non armonizzata successione di leggi in materia. La Cassazione, confermando il proprio indirizzo, esclude che tale base legale possa essere rinvenuta nell’art. 8 del d.lgs. n. 346/1990, ove interpretato secondo la prospettiva erariale.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate per il recupero dell’imposta di successione nei confronti di una contribuente. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciando sull’appello erariale, riformava la decisione di prime cure, ritenendo applicabile alla fattispecie il coacervo tra i beni ereditari (relictum) e gli immobili ricevuti per donazione dalla stessa de cuius.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 346/1990.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la doglianza. L’Agenzia delle entrate, nel controricorso, non ha offerto elementi interpretativi ulteriori e diversi rispetto a quelli già più volte esaminati dalla Cassazione, che sono stati considerati ostativi all’affermazione della permanente vigenza del coacervo ai fini dell’imposta di successione.
La Corte ha disatteso l’argomento difensivo dell’Amministrazione finanziaria, secondo cui l’istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe comunque consono e strumentale al sistema della franchigia. Tale argomento non è stato ritenuto esaustivo: oggetto della discussione non è la residua funzionalità del coacervo rispetto alla sola franchigia, quanto la legittimità di un’interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione.
La Suprema Corte ha precisato che un’interpretazione con effetti sostanzialmente impositivi non può fondarsi su un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma necessita di una certa base legale, che nella specie non è stata rinvenuta. Nel richiamare il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale, la Corte ha citato i precedenti di cui alle sentenze n. 12779/2018, n. 758/2019, n. 727/2021, n. 3989/2021 e n. 38983/2021, confermando la non applicabilità dell’istituto in assenza di un’espressa previsione normativa.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, non essendo richiesti ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Le spese processuali sono state compensate, in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
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Nota della Redazione
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