Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova della frode IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 8897 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, grava su di essa l’onere di dimostrare, anche in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Ove tale prova sia fornita, spetta al contribuente dimostrare di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell’operazione fraudolenta. La violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito fondi la presunzione su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando la critica si risolva in una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura esclusivamente quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, previo processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2012, il compenso corrisposto all’amministratore legale del consorzio e l’IVA detratta dal medesimo sulle fatture emesse dalle cooperative consorziate, ritenendo le relative operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Amministrazione, il consorzio e le cooperative costituivano un’unica impresa fornitrice di manodopera, essendo queste ultime soggetti fittizi creati dall’amministratore di fatto del consorzio per generare un fittizio credito IVA, compensato con il debito IVA derivante dalle fatture emesse dal consorzio medesimo.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, così come la Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto fondato il quadro probatorio offerto dall’Ufficio. Il consorzio propone quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si censurava direttamente la motivazione dell’avviso di accertamento. Poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è la sentenza impugnata, è inammissibile il motivo che denunci vizi dell’atto impositivo senza criticare specificamente la decisione, risolvendosi in un “non motivo” ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato i principi consolidati in materia di detrazione IVA e frode. La Corte di Giustizia UE ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere negato quando, alla luce di elementi obiettivi, risulti che esso è invocato fraudolentemente o abusivamente, essendo il soggetto passivo considerato partecipe dell’evasione se sapeva o avrebbe dovuto sapere che il proprio acquisto si inseriva in un’operazione finalizzata a evadere l’imposta. Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità richiede all’Amministrazione la prova, anche presuntiva, della consapevolezza del contribuente, gravando su quest’ultimo la prova contraria di avere usato la diligenza massima esigibile.

La Corte ha poi rammentato che la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è proponibile solo quando il giudice fondi la presunzione su fatti storici che ne difettino dei requisiti, non già quando la critica si concreti nella prospettazione di una diversa inferenza probabilistica. Nella specie, il motivo tendeva a una nuova interpretazione delle questioni di merito, senza cogliere la ratio decidendi: la CTR aveva valutato complessivamente una pluralità di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti — fittizietà delle cooperative, gestione unitaria, omissione dei versamenti IVA — con un apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.

Infine, il terzo motivo, concernente l’omesso esame di punti decisivi, è stato ritenuto inammissibile: la censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. si configura solo in casi tassativi, non nella sollecitazione a una diversa valutazione del materiale probatorio. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo in caso di erronea attribuzione dell’onere probatorio, non già di un erroneo apprezzamento sull’esito della prova. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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