Nessun diritto a giornata intera o ispettori per operazioni tecniche fuori sede (TAR Campania n. 5782 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni tecniche fuori sede per la revisione dei veicoli pesanti costituiscono una facoltà e non un obbligo per l’amministrazione, che le organizza nell’esercizio di un potere discrezionale. L’art. 13 della legge n. 177/2024, nel modificare l’art. 19 della legge n. 870/1986, adopera l’espressione “possono essere effettuate”, confermando la natura non vincolata della prestazione. Le previsioni che ammettono la giornata completa — art. 3, comma 2, del D.M. n. 191/2025 e art. 2, comma 3, del D.M. n. 431/2025 — usano il verbo “consentire” e non istituiscono alcun ordine di preferenza tra le modalità organizzative. Parimenti, nessun criterio di preminenza degli ispettori autorizzati rispetto agli ispettori abilitati interni è ricavabile dalla disciplina di settore, né la scelta può essere rimessa alle agenzie richiedenti. La lamentata disparità rispetto ad altri uffici provinciali resta esclusa dalla natura ampiamente discrezionale del potere organizzativo, condizionato dalle risorse disponibili e dalla domanda territoriale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’agenzia di consulenza automobilistica in provincia di Caserta e svolge revisioni di veicoli pesanti. Chiede all’Ufficio della Motorizzazione Civile di Caserta l’assegnazione di sedute di operazioni tecniche fuori sede secondo il modulo della giornata intera e con impiego di ispettori autorizzati.
L’Ufficio riscontra le istanze, per i mesi da dicembre 2025 a marzo 2026, riconoscendo sedute unicamente antimeridiane o pomeridiane e affidandole a personale interno. La società impugna le note di diniego con ricorso integrato da due atti di motivi aggiunti, deducendo violazione di legge e eccesso di potere, e formula domanda risarcitoria. Il Ministero si costituisce e rivendica la titolarità dell’organizzazione del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive la controversia a due profili: l’assegnazione delle sedute a giornata completa e il mancato impiego degli ispettori autorizzati. Sul primo osserva che l’art. 13 della legge n. 177/2024 riproduce la formula del previgente art. 19 della legge n. 870/1986, sicché lo svolgimento fuori sede resta una possibilità offerta all’interessato e non una prestazione dovuta.
Quanto alle modalità, il D.M. n. 191/2025 colloca al primo comma le sedute in orario antimeridiano o pomeridiano e al secondo comma aggiunge che “è consentita l’effettuazione di una giornata completa”. La stessa struttura ricorre nell’art. 2, comma 3, del D.M. n. 431/2025. L’uso del verbo “consentire” esclude obblighi e non delinea alcuna preferenza: cadono le censure di contraddittorietà, di violazione di legge e di perplessità della motivazione.
Sul versante soggettivo il Tribunale esclude che il legislatore abbia istituito un diritto soggettivo all’assegnazione di sedute o alla scelta dell’ispettore. Il D.M. n. 446/2021 ha introdotto la figura dell’ispettore autorizzato, ma la circolare ministeriale n. 22651/2025 auspica l’impiego prioritario del personale interno per le attività di esclusiva competenza, assicurando solo in seconda battuta il massimo impiego degli autorizzati e del personale in quiescenza. La circolare prot. 5089 del 20.02.2026 ribadisce che l’ispettore autorizzato esercita funzione pubblicistica con rilevanza esterna.
Il bilanciamento tra razionalizzazione del sistema ed esigenze di regolarità e qualità del servizio spetta all’amministrazione. La censura di disparità di trattamento rispetto all’ufficio di Napoli è respinta, richiamando TAR Campania, sez. IX, sent. n. 5501 del 23.07.2025: il potere organizzativo è condizionato dalle risorse di ciascun ufficio e dalla domanda territoriale.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti. La domanda risarcitoria è rigettata per assenza di illegittimità degli atti impugnati. La novità delle questioni giustifica la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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