Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5786 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni integra il presupposto dell’inerzia. Accertata l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo ordina il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, con la sentenza n. 1822/2025 pubblicata il 21 luglio 2025, ha condannato l’ASL Napoli 3 Sud al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.500,00 euro per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente ha notificato il titolo e ha contestato l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sul piano processuale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, e dei termini previsti dall’art. 87 cod. proc. amm. La sentenza da ottemperare risulta notificata il 24 luglio 2025 presso la sede dell’amministrazione resistente, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., ed è passata in giudicato come da certificato rilasciato dal Tribunale.
Il giudice amministrativo sottolinea che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva, per effetto del d.lgs. n. 149/2022. Ha inoltre verificato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nel merito, l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento. Il ricorso è pertanto accolto con ordine di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale risorse finanziarie della Regione Campania, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese del giudizio sono liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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