Opere interne e tramezzi: solo manutenzione straordinaria, illegittima la demolizione (TAR Campania n. 1617 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diversa distribuzione degli spazi interni mediante eliminazione e spostamento di tramezzature, quando non incide sulle parti strutturali dell’edificio e non altera volumi, superfici e prospetti esterni, integra manutenzione straordinaria ed è soggetta al solo regime della comunicazione di inizio lavori. In tale ipotesi l’omessa comunicazione non legittima l’ingiunzione di demolizione ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. La presenza di vincoli paesaggistici non muta la natura dell’intervento, poiché l’art. 149 d.lgs. n. 42/2004 esclude l’autorizzazione per la manutenzione straordinaria che non alteri lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Nemmeno la pendenza di una domanda di condono edilizio è di per sé sufficiente a sostenere l’ordine di demolizione.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare seminterrata in un fabbricato condominiale del Comune di Torre del Greco, oggetto di istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985 presentata nel 1986. Con ordinanza n. 133 del 2022 il dirigente comunale ha ingiunto alla proprietaria e al conduttore la demolizione ad horas e il ripristino dello stato dei luoghi di alcuni interventi asseritamente abusivi.
Dopo aver provveduto al parziale ripristino di due delle opere contestate, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza nella sola parte relativa alla diversa distribuzione degli spazi interni con realizzazione di nuovi tramezzi. Il Comune si è costituito controdeducendo. La causa è stata discussa all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella qualificazione dell’intervento realizzato senza titolo, da cui dipende la determinazione della sanzione applicabile. Richiamando una propria precedente pronuncia, il TAR ricorda che l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, nel testo vigente ratione temporis, impone la misura ripristinatoria come atto dovuto per le opere eseguite in aree assoggettate a vincolo, senza distinguere tra quelle soggette a permesso di costruire e quelle soggette a denuncia di inizio attività.
Nel caso concreto, tuttavia, risulta dirimente la circostanza che l’intervento si sia limitato a opere interne che non hanno prodotto alcun aggravio urbanistico: come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, sono rimasti inalterati i volumi, le superfici e i prospetti esterni. La diversa distribuzione degli ambienti mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali, costituisce manutenzione straordinaria, soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, già ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 e ora dell’art. 6-bis.
Se invece l’intervento interessasse parti strutturali, la disciplina applicabile sarebbe quella della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, la cui mancanza comporta parimenti la sola sanzione pecuniaria ex art. 37. In entrambi i casi l’omessa comunicazione non può giustificare la sanzione demolitoria. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento che ingiunge la demolizione di modifiche delle tramezzature interne non comportanti un organismo edilizio diverso.
La presenza dei vincoli esistenti in zona non muta la natura dell’intervento. Per il profilo paesaggistico, l’art. 149 d.lgs. n. 42/2004 non impone l’autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, mentre l’art. 167 consente l’autorizzazione postuma per gli abusi minori. Infine, la pendenza della domanda di condono non è da sola sufficiente a sostenere l’ingiunzione a demolire, poiché gli interventi interni non configurano una modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi. Il ricorso è pertanto fondato e il provvedimento è annullato nei limiti dell’interesse azionato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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