Revoca decadenza accertativa SCIA e disponibilità giuridica del locale commerciale (TAR Campania n. 1615 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune inibisce la prosecuzione dell’attività dichiarata con S.C.I.A., ritenendo insussistente la disponibilità del locale, non è qualificabile come annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, ma rientra nella categoria delle decadenze accertative, espressione di una potestà pubblicistica sanzionatoria e ripristinatoria. Ne deriva l’inapplicabilità della disposizione richiamata e del relativo termine. È illegittima la richiesta del titolo di proprietà del locale: il legittimo esercizio dell’attività commerciale esige la disponibilità giuridica del bene, da accertarsi anche in corso di rapporto, ma il titolo di provenienza non è presupposto necessario. Il contratto di comodato d’uso costituisce titolo idoneo a comprovare la disponibilità giuridica del locale.
Il Fatto
Il ricorrente esercitava dal 2022 un’attività di commercio in esercizi di vicinato — macelleria e altri prodotti alimentari — in un locale di un immobile sito nel territorio comunale, presentando la relativa S.C.I.A.. Nel dicembre 2024 il Comune gli intimava il divieto di esercitare l’attività, con contestuale ordine di cessazione immediata, assumendo l’insussistenza del presupposto della disponibilità del locale e richiamando la S.C.I.A. presentata nel giugno 2023 da altro soggetto per una diversa attività.
Il ricorrente impugnava la nota deducendo l’errore nei presupposti, l’illegittima richiesta del titolo di proprietà e la violazione della disciplina sulla S.C.I.A., rappresentando di aver documentato la disponibilità del bene con contratto preliminare e con successivo contratto di comodato d’uso trasmesso dalla società proprietaria. Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a una terza che assumeva comproprietaria del locale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La nozione di controinteressato richiede il concorso dell’elemento formale — la contemplazione nominativa nel provvedimento impugnato — e di quello sostanziale, costituito dall’interesse legittimo uguale e contrario. Nel caso di specie difetta l’elemento formale, non essendo la terza contemplata nominativamente nell’atto, che pertanto non è parte necessaria del processo.
Nel merito il Tribunale qualifica il provvedimento alla stregua del principio iura novit curia, che consente al giudice di attribuire all’atto un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti. Nonostante il richiamo all’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, l’atto non è qualificabile come annullamento d’ufficio né come altro atto di ritiro: esso integra una decadenza accertativa, con cui l’amministrazione ha apprezzato il comportamento del destinatario nel corso del rapporto, non la legittimità o l’opportunità del titolo.
Il Collegio accoglie il motivo relativo alla disponibilità del locale. Richiamando il proprio orientamento, ribadisce che il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, sia al rilascio del titolo sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali. La tesi della mera detenzione materiale non è condivisa, perché apre a una condizione di mero fatto priva di sicuri parametri normativi.
Il Comune, con la richiesta di integrazione documentale del settembre 2024, aveva chiesto l’atto di proprietà dei locali. La richiesta è illegittima: il titolo di proprietà non appartiene ai presupposti richiesti. Risulta inoltre che la società proprietaria aveva trasmesso all’ufficio, nell’ottobre 2024, il contratto di comodato d’uso del giugno 2022, titolo idoneo a comprovare la disponibilità giuridica del locale. Il ricorrente aveva dunque dimostrato il titolo per la prosecuzione dell’attività. I profili di illegittimità hanno valenza assorbente; il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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