Opere pertinenziali e ordine di demolizione tra nozione urbanistica e autonomia funzionale (TAR Sicilia n. 1965 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il concetto di pertinenza rilevante ai fini urbanistici non coincide con quello civilistico, ma va riferito esclusivamente a opere di modesta entità e accessorie rispetto all’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici. Sono escluse le opere che, per dimensioni e funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’edificio principale e non siano coessenziali allo stesso. L’ordinanza di demolizione è atto dovuto, emanato senza indugio, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria vincolata e tipizzata. La piscina non costituisce pertinenza in senso urbanistico, comportando trasformazione durevole del territorio e funzione autonoma, e postula il previo permesso di costruire. Qualora le opere abusive siano tra loro connesse e diano luogo a intervento unitario, deve procedersi all’integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari pro indiviso di un immobile e dei terreni annessi, hanno impugnato l’ordinanza n. 39 del 21.04.2020 con cui il Comune ha intimato loro la demolizione di alcune opere: un locale fuori terra adibito a garage, un vano seminterrato sottostante adibito a deposito, una piscina con scala di accesso, un forno a legna e alcune travi in acciaio qualificate come probabile tettoia esterna. La vicenda edilizia risale alla licenza del 1968, che aveva autorizzato la costruzione di una villa e delle relative pertinenze, compresa una zona destinata a parcheggio. I ricorrenti hanno sostenuto che le opere, realizzate in un arco temporale successivo e in parte ricollocate per via dell’acquisto di terreni retrostanti, costituissero interventi pertinenziali di carattere minore, non bisognevoli di titolo edilizio. Il Comune si è costituito resistendo. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, rilevando che l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente la concessione solo per casi eccezionali, non riconducibili all’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione, che postula di contro un riconoscimento di legittimità del provvedimento.
Nel merito, è stata disattesa la censura sulla violazione delle garanzie procedimentali, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, rientrando in un procedimento di natura vincolata, tipizzato e ancorato al presupposto di fatto dell’abuso. Il richiamo è a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2561 del 2022.
Quanto all’errata indicazione delle particelle catastali, il Tribunale ha ritenuto l’assunto infondato, emergendo dalla relazione di sopralluogo del 24.07.2019, dalle visure catastali e dalla stessa relazione tecnica dei ricorrenti che oggetto dell’ordinanza sono le opere ricadenti sulle particelle e sui subalterni correttamente individuati dal Comune.
Il nucleo argomentativo riguarda la nozione di pertinenza. Il Collegio distingue il concetto civilistico da quello urbanistico, più ristretto, applicabile solo a opere di modesta entità e accessorie, richiamando Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6020 del 2020. Alla stregua delle caratteristiche descritte, il piano seminterrato adibito a deposito, dotato di impianti e di autonomia funzionale, la piscina e il garage, suscettibile di utilizzazione autonoma e non adiacente all’edificio principale, necessitavano del titolo edilizio. Per la piscina richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1360 del 2024, che ne esclude la qualificazione pertinenziale. Rilevata inoltre la difformità rispetto all’autorizzazione del 1968 per le travi in acciaio, in assenza di autorizzazione antisismica.
Infine, il Tribunale afferma che, in presenza di opere abusive tra loro connesse e costituenti intervento unitario, deve procedersi all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, non potendosi distinguere fra interventi sanabili o di edilizia libera (richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 515 del 2021 e altre pronunce). Il ricorso è stato respinto, salvo che per la parte relativa al tetto di copertura del garage, rimosso nel 2022, con conseguente parziale improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; spese liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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