Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2749 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza recante condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la mancata esecuzione oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integra gli estremi dell’inottemperanza, quando il credito non è contestato nell’an e nel quantum e l’amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione, neppure parziale. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, assegna all’amministrazione un termine per il pagamento integrale e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, è liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero convenuto era stato condannato a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico della carta elettronica per la formazione, pari a euro 500,00 annui, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, dall’anno scolastico 2016/17 fino al 2022/23. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 27.6.2023.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il thema decidendum nell’accertamento dell’inottemperanza al titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato. Il parametro applicato è l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso in ottemperanza, letto insieme all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che condiziona l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria a carico delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Il Tribunale verifica in concreto il presupposto temporale: la notificazione del titolo è avvenuta in data 27.6.2023 e il termine dilatorio risulta ampiamente decorso alla data della decisione. Su questo punto la motivazione è lineare e priva di margini interpretativi.
Quanto all’effettivo adempimento, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum, con la conseguenza che l’inottemperanza deve essere dichiarata.
Accertato l’inadempimento, il Collegio assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento; il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio disciplina inoltre gli obblighi di rendicontazione: espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso è riservato a successiva determinazione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.