Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e diniego dell’astreinte per ragioni di finanza pubblica (TAR Sicilia n. 1964 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo non opposto, a condizione che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, va verificato con riguardo alla notifica del titolo esecutivo e del decreto di esecutorietà. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico integrano ragioni ostative rilevanti ex art. 115 cod. proc. civ. quali fatti notori, idonee non solo a mitigare l’importo ma a escluderne l’applicazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto dal Giudice di Pace di Siracusa un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato al Comune di versare la somma di € 1.802,06, oltre interessi e spese. Il decreto, non opposto dall’Ente, è stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 10 ottobre 2023. Notificato il titolo esecutivo in data 13 ottobre 2023, il Comune non ha adempiuto.

La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere al pagamento, l’assegnazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo. L’Ente non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, a condizione che siano stati dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.; il richiamo è alla pronuncia del Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 327 del 2021. Nel caso concreto il requisito è soddisfatto, essendo stati depositati sia il decreto ingiuntivo sia il decreto di esecutorietà.

Il Tribunale ha poi scrutinato i presupposti temporali: è rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto al termine dilatorio, la notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo unitamente al decreto di esecutorietà, avvenuta il 13 ottobre 2023, integra il disposto dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’Ente, sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo: pagamento di € 1.802,06, interessi fino all’effettivo soddisfo e spese del procedimento di ingiunzione liquidate in € 531,00, oltre accessori.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di fissazione della penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico costituiscono ragioni ostative valutabili ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori; richiamate sul punto TAR Sicilia, Catania, n. 81 del 2024 e TAR Umbria n. 782 del 2023. Tali circostanze sono ritenute sufficienti non solo a mitigare l’importo ma a escludere l’applicazione dell’astreinte.

È stato quindi ordinato all’Ente di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’Ente inadempiente e con segnalazione del danno all’erario. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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