Esclusione operatori non televisivi legittima per affidamento Festival (TAR Liguria n. 555 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento di beni pubblici, qualificabile come contratto attivo e come tale non soggetto al codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 36/2023, la configurazione delle modalità di comparazione tra potenziali concessionari è rimessa all’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o sproporzione. È pertanto legittima la clausola che limita la partecipazione agli operatori televisivi, quando sorretta da motivazione plausibile circa la necessità di garantire la diffusione nazionale dell’evento, e non è irragionevole la scelta di non dissociare il profilo organizzativo da quello trasmissivo. Il requisito non è sproporzionato rispetto al canone del favor partecipationis quando è consentita la partecipazione in forma associata ai sensi dell’art. 65, co. 2, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
A seguito della sentenza di questo Tribunale n. 843 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 5602 del 2025, il Comune di Sanremo ha indetto una procedura selettiva per l’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026-2028. La società ricorrente, operatore economico nel settore dell’organizzazione di eventi musicali, ha impugnato la delibera di Giunta n. 45 del 2025, la successiva determina dirigenziale n. 1630 del 2025 e l’avviso pubblico, contestando la limitazione della partecipazione ai soli operatori televisivi. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti della fase selettiva e negoziale e la convenzione stipulata con la controinteressata, oltre a proporre istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente superato le eccezioni di inammissibilità, rilevando che la ricorrente articola doglianze che la giurisprudenza annovera tra quelle che l’operatore può veicolare avverso il bando senza necessità di presentare domanda, come la contestazione del carattere escludente di una clausola. Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il costante orientamento per cui i requisiti di partecipazione a una gara sono fissati con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà. La scelta di richiedere la qualifica di operatore televisivo risulta motivata nella delibera impugnata dall’esigenza di continuità del modello organizzativo e di diffusione nazionale dell’evento, esigenze plausibili e fondate su fatti notori, come recepito anche dalla delibera AGCOM che annovera il Festival tra gli eventi di particolare rilevanza.
Quanto alla scelta di non dissociare organizzazione e trasmissione, la Corte l’ha ritenuta frutto di un apprezzamento discrezionale adeguatamente motivato, considerato che le esigenze della diretta televisiva condizionano inevitabilmente la fisionomia dell’evento dal vivo. Il requisito non è stato ritenuto sproporzionato perché l’avviso consente espressamente la partecipazione in forma associata mediante il richiamo all’art. 65, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, comprendente raggruppamenti e consorzi, con la precisazione che l’unicità della controparte contrattuale non implica l’unitarietà soggettiva dell’operatore.
Sulle censure di indeterminatezza dell’avviso, il Tribunale ha ricordato che la convenzione tra Comune e Rai è stata inquadrata nello schema della concessione di beni, contratto attivo il cui affidamento non è regolato dal codice dei contratti pubblici ma solo dai principi di pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. La configurazione delle modalità di comparazione è rimessa all’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Alla luce di tali coordinate, i contenuti dell’avviso — che richiede progetto, schema di convenzione con contenuto minimo e indica analiticamente i criteri di selezione — non risultano preclusivi di una seria partecipazione, anche perché la procedura presenta tratti assimilabili ai modelli bifasici del codice come la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo.
Il Tribunale ha infine respinto le censure relative alla presunta preferenza per la componente televisiva, ritenendo che la diffusione su rete nazionale sia essenziale per la risonanza dell’evento e per la proficua utilizzazione del bene, e quelle sulla brevità del termine di quaranta giorni, ritenuto congruo in considerazione della prefissione dei contenuti nella delibera, della conformità ai termini del codice per le procedure negoziate e dell’esigenza di concludere la procedura per la manifestazione 2026. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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