Ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario per spese di lite: obbligo di pagamento del Ministero anche dopo il trasferimento di funzioni alla Regione (TAR Puglia n. 109 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando la loro esecuzione richieda un’attività collaborativa della pubblica amministrazione. La sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro non è autoesecutiva se l’amministrazione non provvede spontaneamente. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere, senza necessità di nominare immediatamente il commissario ad acta qualora le competenze siano state trasferite ad altro ente territoriale.

Il Fatto

Un avvocato, nella qualità di co-difensore di una parte vittoriosa, ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio del Ministero della salute in relazione alla sentenza del Tribunale di Trani, sez. Lavoro, n. 1615/2022, che aveva riconosciuto il diritto della propria assistita ai benefici di cui alla legge n. 210/1992, condannando il Ministero al pagamento dell’indennizzo, oltre alle spese processuali, liquidate in € 6.000,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La sentenza, notificata al Ministero e non impugnata, era passata in giudicato. Il difensore, rimasto insoddisfatto per il mancato pagamento delle spese di lite a lui distratte, ha agito in ottemperanza limitatamente a tale capo di condanna, chiedendo l’ordine all’amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero della salute non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente consente il ricorso al giudice amministrativo per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

Il Tribunale ha quindi escluso che la pronuncia del giudice del lavoro fosse autoesecutiva, rilevando che la piena attuazione del giudicato richiedeva un’attività collaborativa della pubblica amministrazione, necessaria per il pagamento delle somme dovute. Ha inoltre accertato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, che consente alle pubbliche amministrazioni di adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima che possa essere esperita l’azione esecutiva.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ordinato al Ministero della salute di dare attuazione al giudicato, limitatamente al pagamento delle spese processuali in favore del co-difensore, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha ritenuta non necessaria allo stato, considerato che le competenze in materia di indennizzi di cui alla legge n. 210/1992 sono state trasferite alla Regione Puglia in forza del d.P.C.M. 13 novembre 2000. Il Tribunale ha pertanto ritenuto opportuno concedere all’ente regionale il tempo necessario per provvedere.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 1.000,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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