Opere di urbanizzazione in zona agricola e discrezionalità del Comune (TAR Puglia n. 2 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dal Comune all’istanza di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in zona agricola integra esercizio di un potere discrezionale, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo. In difetto di una base legale o convenzionale che imponga all’ente l’esecuzione delle opere, la scelta di procedere all’urbanizzazione resta rimessa alla programmazione e alle disponibilità finanziarie dell’amministrazione. L’edificazione di fatto di un brano di territorio, pur rilevante, non vincola il Comune a eseguire o completare la rete dei servizi. Il rilascio del permesso di costruire a titolo oneroso non trasforma in obbligo l’opera di urbanizzazione, perché l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 contempla l’esecuzione diretta come facoltà alternativa del privato. Una scelta ampiamente discrezionale non genera alcuna aspettativa qualificata meritevole di tutela.
Il Fatto
I proprietari di alcuni immobili, edificati in zona agricola lungo una strada di contrada, chiedono al Comune la realizzazione del tronco fognario, della pubblica illuminazione e della rete del gas, lamentando che il primo tratto della via è già servito dalle opere di urbanizzazione mentre il tratto finale ne è privo. L’istanza del 2016 segue una vicenda contenziosa articolata.
Avverso il silenzio dell’ente il TAR accoglie un primo ricorso con sentenza che dichiara l’obbligo del Comune di compiere gli adempimenti necessari. Il Cons. Stato n. 6434 del 2018 conferma l’obbligo di concludere il procedimento, ma riforma la statuizione sulla fondatezza della pretesa, escludendo che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione in un ambito discrezionale non ancora esercitato. Il Comune notifica quindi il preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e, con nota del gennaio 2019, respinge l’istanza. I privati impugnano il diniego e chiedono il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla pronuncia del Consiglio di Stato resa tra le stesse parti, valorizzandone la lettura dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.: la decisione sulla fondatezza della pretesa è ammessa solo per attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità né adempimenti istruttori. Nel caso concreto mancano entrambi i presupposti, perché non esiste alcuna base legale o convenzionale che obblighi l’ente a eseguire le opere in zona agricola.
Il diniego supera il vaglio di motivazione: rende comprensibili le ragioni per cui l’esecuzione non è stata ritenuta legalmente doverosa né rispondente a criteri di pubblico interesse. Le abitazioni sorgono in zona agricola e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria contrasterebbe con la tipizzazione della zona, volta a contenere l’espansione dell’abitato. Il dato ridimensiona l’argomento della zona ormai fortemente edificata: l’edificazione di fatto non impegna il Comune a completare la rete.
Quanto ai titoli edilizi, le relazioni tecniche allegate ai permessi di due ricorrenti indicano che l’allacciamento alla rete idrica, fognaria e di pubblica illuminazione era a carico del privato richiedente. Il Collegio aggiunge, in via di mera ipotesi, che anche ammettendo la realizzabilità delle opere in zona agricola l’onere resterebbe a carico dei privati. Il rilascio del permesso a titolo oneroso non implica automaticamente l’obbligo comunale, poiché l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 prevede l’esecuzione diretta come alternativa allo scomputo degli oneri.
Il Comune ha inoltre chiarito che le opere non figurano nel piano triennale delle opere pubbliche né in alcun progetto approvato. Sul quinto motivo, la mancata previsione urbanistica e l’assenza di una procedura ablatoria della strada privata ad uso pubblico confermano la legittimità del diniego. Il Collegio esclude infine la configurabilità di un affidamento tutelabile a fronte di una scelta ampiamente discrezionale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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